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Sentenza

Sentenza del 14/12/2017 n. 2556 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento analitico nei confronti di professionisti, fondato sui dati dei conti correnti bancari - Presunzione legale di ricavi per i versamenti, ex art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Necessità per il contribuente di fornire analiticamente la prova contraria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'applicazione della presunzione legale prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. 600/1973 ai versamenti effettuati sui propri conti correnti, presumendo che tali somme costituissero ricavi non dichiarati. Sosteneva, in particolare, che i movimenti bancari non potessero essere automaticamente considerati componenti positivi di reddito senza una verifica della loro effettiva natura.

La decisione

La presunzione legale sui versamenti è stata ritenuta applicabile anche nei confronti dei professionisti. Il contribuente può superarla soltanto fornendo una prova contraria analitica, riferita a ciascun versamento, dimostrando che la somma è già stata considerata nella determinazione del reddito imponibile oppure che è fiscalmente irrilevante. La sentenza precisa inoltre che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione non può essere estesa ai prelevamenti dei lavoratori autonomi, ma resta valida per i versamenti.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine

    I versamenti effettuati sui conti correnti del professionista sono assistiti da una presunzione legale di ricavi imponibili, salvo prova contraria analitica del contribuente per ogni singola operazione.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 6 ottobre 2014

    È stata dichiarata incostituzionale, per i lavoratori autonomi, l'equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente alla presunzione riferita ai prelevamenti bancari. La presunzione relativa ai versamenti resta invece applicabile.

Massime di principio

  • Nei controlli bancari sui professionisti, ogni versamento può essere considerato presuntivamente un ricavo non dichiarato.
  • La prova contraria deve essere analitica e documentata per ciascun versamento; non sono normalmente sufficienti spiegazioni generiche o riferimenti complessivi alla movimentazione del conto.
  • Il contribuente deve dimostrare, per ogni operazione, che la somma è già stata contabilizzata e dichiarata oppure che deriva da una fonte fiscalmente irrilevante, come un prestito, un trasferimento personale o una restituzione.
  • La presunzione sui versamenti si applica ai professionisti, mentre quella sui prelevamenti non può essere applicata automaticamente ai lavoratori autonomi dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.
  • È essenziale conservare documentazione bancaria e giustificativi individuali delle operazioni, perché l'onere di superare la presunzione grava sul contribuente.

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