Ordinanza n. 4631/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento Fasc. -OMISSIS-/Area 1 Bis emesso e notificato in data 07.06.2024 con cui gli è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio del 7 giugno 2024 recante divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Caserta, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S., gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La difesa erariale ha richiamato nella propria memoria atti istruttori e prodromici al provvedimento, che tuttavia non sono stati allegati al fascicolo processuale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, tutti gli atti istruttori e prodromici al provvedimento impugnato richiamati nella memoria della difesa erariale e non prodotti in giudizio. Ha quindi disposto che il Ministero dell'Interno li depositi entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese è stata rinviata all'udienza pubblica del 12 gennaio 2027. L'ordinanza è pertanto interlocutoria e non anticipa la soluzione della controversia.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti
La disposizione costituisce la base normativa del potere prefettizio esercitato con il provvedimento impugnato; l'ordinanza non ne precisa ulteriormente l'interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, per decidere una controversia contro un provvedimento amministrativo, risultino necessari atti istruttori o prodromici richiamati dall'amministrazione ma non allegati, il giudice può ordinarne il deposito, assegnando all'amministrazione un termine specifico e rinviando la decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese.
- Il richiamo, da parte della difesa dell'amministrazione, ad atti istruttori e prodromici non presenti nel fascicolo giustifica l'acquisizione processuale di tali atti quando essi siano rilevanti per la decisione della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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