Decreto dirigenziale n. 210 del 27/06/2025
Modalità di stampa e applicazione dei contrassegni identificativi per monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Il decreto definisce inoltre i criteri di formazione delle combinazioni alfanumeriche per l’identificazione univoca dei monopattini elettrici, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 75-vicies quater, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il contrassegno, realizzato su supporto adesivo plastificato non rimovibile, dovrà essere applicato in modo visibile e permanente sul veicolo secondo le modalità stabilite dal presente decreto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina, in attuazione della normativa sui monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, i criteri di stampa e le modalità di formazione delle combinazioni alfanumeriche del contrassegno identificativo obbligatorio. Definisce le caratteristiche tecniche del supporto adesivo, le modalità di applicazione sul veicolo e le regole per la generazione della combinazione univoca, con l’obiettivo di garantire tracciabilità, sicurezza, leggibilità e prevenzione di abusi. Il provvedimento recepisce inoltre il parere positivo del Ministero dell’interno sui criteri di stampa, vendita e formazione delle combinazioni alfanumeriche.
Criteri e modalità di stampa, richiesta, rilascio e applicazione del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici
Contrassegno identificativo per monopattini elettrici: criteri di stampa, formazione e applicazione
Il decreto disciplina, in attuazione dell’articolo 1, comma 75-vicies quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i criteri e le modalità di stampa del contrassegno identificativo obbligatorio per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nonché le regole per la formazione delle relative combinazioni alfanumeriche. Il provvedimento si inserisce nel quadro della normativa su micromobilità elettrica, codice della strada e sicurezza/ordine pubblico, dopo interlocuzioni con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e il parere favorevole del Ministero dell’interno.
Base normativa e finalità
Il decreto richiama, tra le principali fonti, la legge 13 luglio 1966, n. 559 sull’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la legge 8 agosto 1991, n. 264 sulle tariffe dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), il decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 102, sulla sperimentazione della circolazione di veicoli per la mobilità personale a propulsione elettrica, e la legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.
L’obiettivo è definire un sistema uniforme e tracciabile di identificazione dei monopattini, idoneo a:
- garantire l’uniformità e l’inalterabilità del contrassegno;
- favorire l’associazione del veicolo al proprietario;
- prevenire abusi e agevolare il controllo amministrativo;
- assicurare esigenze di ordine pubblico e sicurezza stradale.
Oggetto e ambito di applicazione
L’articolo 1 precisa che il decreto disciplina due profili specifici:
- i criteri e le modalità di stampa dei contrassegni identificativi;
- i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, ai fini dell’univoca identificazione di ciascun monopattino.
Il riferimento normativo diretto è l’articolo 1, comma 75-vicies quater, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019.
Caratteristiche del contrassegno identificativo
L’articolo 2 qualifica il contrassegno come strettamente personale e ne stabilisce le caratteristiche generali:
- forma rettangolare;
- dimensioni pari a 50 mm x 60 mm;
- supporto plastificato con proprietà adesive, non rimovibile;
- fondo bianco e caratteri alfanumerici neri;
- presenza dell’emblema dello Stato previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535;
- incisioni antistrappo e serigrafia anticontraffazione.
L’allegato A precisa che il contrassegno è una pellicola retroriflettente autoadesiva, applicabile su supporti rigidi, lisci e puliti, con le seguenti specificazioni tecniche:
- sfondo bianco retroriflettente con riflettanza minima del 34%;
- scritta "M.E.F." visibile dall’esterno;
- emblema della Repubblica Italiana in versione grafica analoga a quella delle targhe automobilistiche;
- combinazione alfanumerica univoca di sei caratteri neri disposti su due righe da tre caratteri ciascuna.
Modalità di applicazione sul monopattino
Il contrassegno deve essere apposto in modo visibile e permanente.
La regola generale è la seguente:
- va collocato nell’apposito alloggiamento predisposto sul parafango posteriore;
- se tale alloggiamento manca, va applicato perpendicolarmente al piano di simmetria longitudinale del piantone dello sterzo, nella parte anteriore dello stesso.
L’allegato A dettaglia ulteriormente le modalità di posizionamento:
- in presenza di alloggiamento posteriore, il contrassegno va installato in posizione centrale rispetto alla larghezza del monopattino e sensibilmente perpendicolare al piano longitudinale di simmetria;
- in assenza di alloggiamento posteriore, il contrassegno va applicato anteriormente sul piantone, visibile frontalmente, a un’altezza compresa tra 0,20 m e 1,20 m dal suolo;
- il lato corto deve essere disposto orizzontalmente, con la sequenza alfanumerica orientata correttamente e leggibile dall’alto da sinistra a destra;
- l’inclinazione massima consentita è di 5 gradi rispetto alla verticale;
- il contrassegno deve rimanere libero da coperture, cornici o altri elementi che ne ostacolino la lettura;
- deve essere leggibile a distanza in condizioni di luce diurna e non può essere occultato da accessori o parti strutturali del monopattino.
Le operazioni di applicazione richiedono la rimozione del liner posteriore e devono essere svolte con cura, poiché il contrassegno non può essere riposizionato senza distruzione.
Criteri di formazione delle combinazioni alfanumeriche
L’articolo 3 rinvia all’allegato B per i criteri di formazione delle combinazioni, stabilendo che la sequenza sia generata automaticamente in modo univoco dal Dipartimento competente, tramite applicativo informatico dedicato, per consentire l’associazione del monopattino ai dati anagrafici del proprietario.
L’allegato B prevede che la combinazione sia composta da:
- tre caratteri alfabetici;
- tre caratteri numerici.
Le lettere utilizzabili sono indicate nel decreto e seguono una progressione sequenziale a partire dalla lettera B, avanzando da destra verso sinistra al completamento della serie numerica. I numeri assumono i valori da 2 a 9 e procedono secondo la sequenza naturale da destra verso sinistra.
Sono escluse le combinazioni riservate a usi istituzionali o considerate non idonee.
Regime sanzionatorio richiamato
L’articolo 2, comma 4, rinvia, in caso di mancata o non corretta applicazione del contrassegno identificativo, alle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 75-undevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Allegati tecnici
Il decreto si completa con due allegati, entrambi parte integrante del provvedimento:
- Allegato A: caratteristiche tecniche del contrassegno e modalità di applicazione;
- Allegato B: criteri di formazione delle combinazioni alfanumeriche.
Gli allegati assumono rilievo operativo centrale, poiché definiscono nel dettaglio le specifiche materiali, grafiche e di posizionamento del supporto, oltre alla logica di generazione del codice univoco.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il decreto è adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 75-vicies quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177. Si richiama inoltre la disciplina di settore in materia di circolazione stradale, il codice delle assicurazioni private, il decreto del 4 giugno 2019 sulla sperimentazione della micromobilità elettrica e il decreto tecnico del 18 agosto 2022 sui monopattini elettrici. La finalità dichiarata è quella di assicurare uniformità, sicurezza, inalterabilità, tracciabilità e univoca identificazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
Caratteristiche del contrassegno identificativo
Il contrassegno è personale, adesivo, plastificato e non rimovibile, di forma rettangolare e dimensioni 50 mm x 60 mm. Deve avere fondo bianco e caratteri neri, riportare l’emblema dello Stato e presentare incisioni antistrappo e serigrafia anticontraffazione. L’allegato tecnico precisa che si tratta di una pellicola retroriflettente autoadesiva con riflettanza minima del 34%, recante anche la scritta "M.E.F." e una combinazione alfanumerica univoca di sei caratteri disposti su due righe da tre.
Modalità di applicazione sul monopattino
Il contrassegno deve essere applicato in modo visibile e permanente. In presenza dell’apposito alloggiamento, va collocato sul parafango posteriore, in posizione centrale e pressoché perpendicolare al piano longitudinale del mezzo; in mancanza di tale alloggiamento, va applicato sulla parte anteriore del piantone dello sterzo, a un’altezza compresa tra 0,20 e 1,20 metri dal suolo. Deve essere installato in verticale, con tolleranza massima di 5 gradi, senza coperture o ostacoli alla leggibilità, e non può essere riposizionato senza distruzione.
Formazione della combinazione alfanumerica e sanzioni
L’allegato B stabilisce che la sequenza sia composta da tre lettere e tre numeri. Le lettere utilizzabili sono quelle indicate nel decreto, a partire dalla B e con progressione secondo una logica sequenziale; i numeri vanno da 2 a 9. La combinazione è generata automaticamente in modo univoco dal Dipartimento competente tramite applicativo informatico dedicato. In caso di mancata o non corretta applicazione del contrassegno si applicano le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 75-undevicies, della legge n. 160 del 2019.
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