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Sentenza

Sentenza n. 7574/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. II, 25 maggio 2023, n. 1248, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno, Sez. II, 25 maggio 2023, n. 1248, che aveva accolto i motivi aggiunti contro l’annullamento comunale degli effetti della SCIA per l’installazione di un cancello automatico su una strada interna al complesso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza che aveva accolto i motivi aggiunti contro il provvedimento del 14 aprile 2023, adottato ai sensi degli artt. 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990, con cui erano stati annullati gli effetti della SCIA del 4 agosto 2022 e vietata la prosecuzione dei lavori per un cancello automatico scorrevole all’accesso nord di Viale degli Ulivi. Ha contestato la conclusione del TAR sulla carenza di istruttoria circa l’uso pubblico della strada e ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notificazione agli eredi della proprietaria catastale dell’area, ritenuti controinteressati necessari. La controversia riguardava inoltre la titolarità della particella 1985 e la natura pubblica o privata della strada. Il condominio aveva sostenuto la legittimità dell’intervento e chiesto la conferma della sentenza.

La decisione

L’appello è accolto e la sentenza del TAR è riformata, con conseguente rigetto dei motivi aggiunti. L’eccezione di inammissibilità per omessa notificazione agli eredi della proprietaria è assorbita, non essendo necessario esaminarla alla luce della fondatezza dell’appello nel merito e del principio della ragione più liquida. La verificazione ha accertato che la particella interessata non è mai stata trasferita al condominio: il regolamento condominiale attribuiva diritti di utilizzo e obblighi manutentivi, ma non la proprietà né poteri dispositivi o modificativi mediante opere permanenti. Ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, il titolo edilizio può essere richiesto dal proprietario o da chi abbia un titolo idoneo; il condominio, privo di tale titolo, non era legittimato a realizzare il cancello, e questa ragione è autonomamente sufficiente a sostenere il provvedimento comunale. La verificazione ha invece escluso un uso pubblico attuale della strada, prevalentemente percorsa dai residenti, chiusa o regolata agli accessi, mantenuta dal condominio e priva di funzione di attraversamento pubblico continuo; ciò conferma su questo profilo la valutazione del TAR, ma non comporta l’illegittimità dell’atto, fondato anche sull’assenza di legittimazione del richiedente. Spese compensate, salvo il compenso del verificatore, da porre a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 380/2001

    Ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, il titolo edilizio può essere richiesto soltanto dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo idoneo.

    La richiesta del titolo edilizio e la realizzazione dell’intervento richiedono la proprietà dell’immobile o un altro titolo idoneo. I diritti di godimento e gli obblighi manutentivi sulle strade condominiali non attribuiscono, da soli, il potere di modificarne stabilmente la configurazione con opere incidenti sull’accesso.

Massime di principio

  • Il titolo edilizio può essere richiesto dal proprietario dell’immobile o da chi dimostri un titolo idoneo; diritti di utilizzo e obblighi di manutenzione non equivalgono, di per sé, a un potere di disporre del bene o di modificarne stabilmente la configurazione fisica.
  • Quando il provvedimento amministrativo poggia su più ragioni autonome, la contestazione o il venir meno di una di esse non ne determina l’illegittimità se un’altra ratio, da sola sufficiente, resta valida.
  • La qualificazione di una strada come gravata da uso pubblico richiede la presenza dei relativi presupposti; l’uso pressoché esclusivo da parte dei residenti, gli accessi chiusi o regolati, la manutenzione privata e l’assenza di una funzione di attraversamento pubblico continuo depongono contro l’esistenza di un uso pubblico attuale.
  • Il giudice può assorbire una questione processuale preliminare quando la decisione nel merito, secondo il principio della ragione più liquida, definisce la controversia.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaAppelloIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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