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Ordinanza

Ordinanza n. 3086/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della d.d. n. -OMISSIS- del 27.04.2026, notificata in pari data ed avente ad oggetto: “Dichiarazione di decadenza della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- di registro e n. -OMISSIS-di repertorio del 28.07.2008, ai sensi dell’art. 47 del codice della navigazione”, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, per quanto di interesse, ancorché allo stato non conosciuti, per quanto lesivi degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202605330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di decadenza da una concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato la dichiarazione di decadenza dalla concessione demaniale marittima, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dal testo emerge che la decadenza era motivata, tra l'altro, dalla presenza di opere abusive e dalla tardiva o parziale esecuzione delle ordinanze di demolizione, riconducibili all'art. 47, comma 1, lettera f), del codice della navigazione. Il giudice ha tuttavia ritenuto autonomamente rilevante, già ai fini della fase cautelare, l'ulteriore contestazione consistente nell'avere consentito a soggetti terzi di svolgere attività nell'area in concessione senza la previa autorizzazione prescritta dall'art. 45-bis del codice della navigazione, con conseguente integrazione del presupposto di decadenza previsto dall'art. 47, comma 1, lettera e). La mancanza dell'autorizzazione era stata accertata da un verbale della polizia locale del 18 giugno 2025, alla cui ispezione risultava presente anche un socio della ricorrente. La medesima circostanza era inoltre collegata al sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria nel procedimento penale indicato nell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a una sommaria delibazione, non sussistessero i presupposti per sospendere la dichiarazione di decadenza. Il giudice ha considerato sufficiente, in via autonoma e senza necessità di esaminare in questa fase la rilevanza delle opere abusive e la tardiva o parziale demolizione, la contestata gestione dell'area mediante attività di terzi in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 45-bis del codice della navigazione, ritenuta idonea a integrare il presupposto decadenziale dell'art. 47, comma 1, lettera e). Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 1, lettera e), codice della navigazione

    L'assenza dell'autorizzazione richiesta per consentire a soggetti terzi lo svolgimento di attività nell'area concessa è stata ritenuta, in sede cautelare, un autonomo presupposto della decadenza dalla concessione.

  • art. 47, comma 1, lettera f), codice della navigazione

    Il provvedimento di decadenza risultava fondato anche sulla rilevanza di opere abusive e sulla tardiva o parziale esecuzione delle relative ordinanze di demolizione; il TAR ha però ritenuto di poter prescindere dall'esame di tale profilo nella fase cautelare.

  • art. 45-bis codice della navigazione

    L'esercizio da parte di soggetti terzi di attività nell'area demaniale concessa richiede la previa autorizzazione prevista dalla disposizione; la sua mancanza può fondare la decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera e), del codice della navigazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione di una dichiarazione di decadenza da una concessione demaniale marittima può essere respinta quando il provvedimento risulti fondato su un autonomo presupposto decadenziale, anche senza affrontare gli ulteriori motivi relativi ad altri presupposti della decadenza.
  • Il concessionario non può consentire a soggetti terzi di svolgere attività nell'area demaniale concessa senza la previa autorizzazione prevista dall'art. 45-bis del codice della navigazione; la violazione di tale obbligo può integrare il presupposto per la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera e), del codice della navigazione.
  • Un accertamento contenuto in un verbale della polizia locale circa l'esercizio di attività di terzi nell'area concessa, anche quando alla verifica sia presente un socio della concessionaria, può concorrere a sostenere, nella fase cautelare, la plausibilità del presupposto di decadenza per mancanza dell'autorizzazione ex art. 45-bis del codice della navigazione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittime
RamiDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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