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Sentenza

Sentenza del 07/09/2018 n. 21810 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Le società avevano impugnato gli avvisi di accertamento relativi a Irpeg e Irap per il 2003 e a Iva per il 2004, contestando in particolare la deduzione degli ammortamenti calcolati sulla rivalutazione degli autobus effettuata ai sensi della Legge n. 342 del 2000. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo relativo a una presunta contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza d'appello riguardo a un rilievo sugli ammortamenti indeducibili; il secondo relativo all'insufficiente motivazione sulla validità della perizia utilizzata per dimostrare la correttezza della rivalutazione degli automezzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché il rilievo relativo agli ammortamenti indeducibili per il 2003 non era stato contestato dalle società ed era stato già riconosciuto e soddisfatto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, in quanto l'Agenzia non aveva riprodotto né indicato adeguatamente la perizia contestata, e comunque perché la decisione d'appello si fondava anche sull'autonoma valutazione della congruità dei valori rispetto ai prezzi di mercato, circostanza non censurata. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare alle società contribuenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.200, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 342 del 2000

    La rivalutazione dei beni aziendali è stata ritenuta corretta dai giudici di merito perché effettuata secondo i criteri indicati nella perizia e in relazione a valori corrispondenti ai prezzi di mercato.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    "fatto controverso e decisivo per il giudizio"

    Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione deve riguardare un fatto decisivo e dimostrare una motivazione logicamente insostenibile; non è sufficiente lamentare una generica insufficienza, contraddittorietà o mancata considerazione di elementi probatori.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze relative a errori processuali, come una possibile difformità tra motivazione e dispositivo, devono essere dedotte come error in procedendo e non come semplice vizio motivazionale.

  • Art. 378 c.p.c.

    La norma disciplina il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione; nel caso esaminato le società hanno depositato una memoria, senza che ciò modificasse l'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Un rilievo dell'avviso di accertamento non contestato dal contribuente diventa definitivo e non può essere rimesso in discussione nel successivo giudizio sugli altri rilievi.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare la corretta qualificazione del vizio denunciato: gli errori processuali vanno dedotti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, mentre le questioni fattuali devono rispettare i rigorosi limiti del n. 5.
  • Chi contesta una perizia o un documento probatorio deve riprodurne il contenuto essenziale o indicare con precisione dove e quando esso sia stato prodotto; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La decisione può essere validamente sostenuta da una pluralità di autonome ragioni: se una di esse, come la corrispondenza dei valori ai prezzi di mercato, non viene specificamente censurata, la contestazione delle altre non è sufficiente a ottenere la cassazione.
  • La rivalutazione di beni aziendali può essere fiscalmente riconosciuta quando risulta supportata da una perizia attendibile, da criteri tecnici coerenti e da valori congrui rispetto al mercato.

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