Sentenza del 12/01/2016 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
Principio della scissione soggettiva dei termini del procedimento notificatorio. Applicabilità ai termini di decadenza e non a quelli di prescrizione (fattispecie in tema di pagamento della c.d. tassa automobilistica).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’applicabilità del principio della scissione soggettiva dei termini di notificazione, detto anche principio della postalizzazione o del doppio binario, agli atti relativi al pagamento della tassa automobilistica. In base a tale principio, per le notificazioni effettuate tramite servizio postale il termine rileva, per il mittente, dalla data di spedizione e, per il destinatario, dalla data di ricezione. La questione centrale è stabilire se tale regola possa incidere anche sul decorso della prescrizione oppure soltanto sui termini di decadenza.
La decisione
La sentenza ha affermato che il principio della scissione soggettiva, elaborato dalla Corte costituzionale e previsto dagli artt. 149 c.p.c. e 16 del d.lgs. 546/1992, è applicabile non solo agli atti processuali ma anche agli atti sostanziali. Tuttavia, la diversa decorrenza tra mittente e destinatario opera esclusivamente per i termini di decadenza e non per quelli di prescrizione. Pertanto, ai fini della prescrizione della pretesa relativa alla tassa automobilistica, non è sufficiente considerare la data di spedizione dell’atto da parte dell’amministrazione: occorre fare riferimento alla conoscenza o ricezione dell’atto da parte del destinatario, secondo le regole applicabili alla prescrizione. Il testo non indica espressamente l’esito dispositivo né identifica le parti, sicché non è possibile stabilire con certezza quale parte abbia vinto nel caso concreto.
Norme richiamate
Sentenza Corte costituzionale n. 477/2002
Principio della scissione soggettiva dei termini della notificazione
La notificazione si perfeziona in momenti diversi per il notificante e per il destinatario: per il primo rileva la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o al servizio postale, mentre per il secondo rileva la ricezione o la conoscenza legale dell’atto.
Art. 149 c.p.c.
Notificazione a mezzo posta
La disciplina della notificazione postale recepisce il criterio del doppio binario, distinguendo il momento di perfezionamento della notificazione per il mittente da quello per il destinatario.
Art. 16 del d.lgs. 546/1992
Notificazioni degli atti del processo tributario
Il principio della notificazione a mezzo posta e della relativa scissione temporale trova applicazione anche nel processo tributario.
Massime di principio
- La scissione soggettiva dei termini può applicarsi anche agli atti sostanziali, non soltanto agli atti processuali.
- Il principio favorisce il notificante principalmente quando deve rispettare un termine di decadenza: in tal caso può essere sufficiente la spedizione dell’atto entro il termine previsto.
- La regola non si estende automaticamente alla prescrizione, perché la prescrizione riguarda l’esercizio effettivo del diritto e non il semplice compimento tempestivo di un’attività notificatoria.
- In materia di prescrizione, la data di spedizione non è normalmente sufficiente a interrompere il termine nei confronti del destinatario; occorre verificare quando l’atto sia stato ricevuto o sia divenuto legalmente conoscibile.
- Per valutare casi analoghi bisogna distinguere preliminarmente tra termine di decadenza e termine di prescrizione, verificare la natura dell’atto e individuare la data di perfezionamento della notificazione per ciascuna parte.
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