Sentenza del 08/03/2017 n. 937 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Fattispecie impositiva - Difficile coordinamento interpretativo - Rileva - Soggetto contribuente - Avvio giudizio tributario - Obiettiva incertezza - Sussiste - Annullamento sanzioni - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta l'obiettiva incertezza nell'applicazione della disciplina, poiché il contenuto delle disposizioni e il loro coordinamento risultavano oggettivamente equivoci e difficoltosi. Di conseguenza, le sanzioni non devono essere soltanto disapplicate, ma annullate, in quanto mancava un presupposto sufficiente per la loro irrogazione. La decisione è quindi favorevole al contribuente limitatamente alle sanzioni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una fattispecie impositiva caratterizzata da obiettiva difficoltà interpretativa e da un complesso coordinamento tra più disposizioni. Dopo l'avvio del giudizio, l'Amministrazione ha fornito una regolazione interpretativa mediante una circolare entrata in vigore successivamente. Il contribuente ha quindi contestato la legittimità delle sanzioni, sostenendo che l'incertezza normativa rendeva non imputabile la violazione.
Norme richiamate
Principio dell'obiettiva incertezza normativa in materia tributaria
Quando la disciplina applicabile è composta da una pluralità di prescrizioni difficili da coordinare e dal contenuto equivoco, l'incertezza può escludere la responsabilità sanzionatoria del contribuente.
Circolare dell'Amministrazione finanziaria sopravvenuta
Una circolare successiva all'instaurazione del giudizio può evidenziare che, in precedenza, la fattispecie presentava difficoltà interpretative; tuttavia, essa non può retroattivamente fondare l'irrogazione di sanzioni per il periodo anteriore.
Massime di principio
- L'incertezza normativa deve essere oggettiva, cioè derivare dalla struttura e dal coordinamento delle norme, non dalla sola difficoltà soggettiva del contribuente.
- Se l'Amministrazione chiarisce la disciplina soltanto dopo l'inizio della controversia, ciò può costituire un indice della precedente ambiguità interpretativa.
- In presenza di obiettiva incertezza, la conseguenza è l'annullamento delle sanzioni, non una mera rinuncia discrezionale alla loro applicazione.
- La difficoltà interpretativa può essere riconosciuta soprattutto quando più disposizioni fiscali risultano apparentemente incompatibili o richiedono un coordinamento non univoco.
- L'esclusione delle sanzioni non implica necessariamente l'annullamento dell'imposta: la pretesa tributaria e la responsabilità sanzionatoria devono essere valutate separatamente.
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