Ordinanza n. 330/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- del Questore della Provincia di Firenze, n. -OMISSIS-, recante “divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive”, cd. “DASPO”, notificato al ricorrente il -OMISSIS- a mani della Legione Carabinieri Toscana – Compagnia di Borgo San Lorenzo; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso e/o collegato, ancorché incognito e, in particolare, per quanto occorrer possa, della “proposta redatta dalla Compagnia Carabinieri di Borgo S. Lorenzo".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore della Provincia di Firenze recante divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive (DASPO), nonché gli atti presupposti, inclusa la proposta della Compagnia Carabinieri di Borgo San Lorenzo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore di Firenze, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non emergono specifici motivi di ricorso articolati, ma risulta controversa l’idoneità del contenuto di un volantino pubblicamente affisso a fondare il provvedimento, in quanto ritenuto obiettivamente istigatorio alla violenza.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e ha ritenuto, a un primo sommario esame, insussistente un apprezzabile fumus boni iuris. In particolare, ha considerato idoneo il contenuto del volantino pubblicamente affisso a veicolare un messaggio obiettivamente istigatorio alla violenza. L’istanza di sospensione dell’efficacia del DASPO è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata mediante il requisito del fumus boni iuris; il TAR ha escluso, in sede di sommario esame, la presenza di apprezzabili elementi favorevoli al ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’idoneità obiettiva del contenuto di un volantino pubblicamente affisso a veicolare un messaggio istigatorio alla violenza può escludere il fumus boni iuris necessario per sospendere un DASPO.
- La valutazione cautelare sulla legittimità di un DASPO è svolta allo stato degli atti e con cognizione sommaria, sicché il giudice può respingere la sospensione quando il contenuto dell’atto o del materiale presupposto appaia obiettivamente idoneo a giustificare una misura preventiva contro il rischio di violenza in occasione di competizioni sportive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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