Sentenza del 10/06/2019 n. 958 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Agevolazioni ed esenzioni - Fabbricati utilizzati da enti non commerciali per attività didattiche - Assimilazione a scuola c.d. paritaria - Necessità - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo a immobili utilizzati per attività didattiche di livello universitario, contestando la debenza dell'imposta e delle relative sanzioni, interessi e accessori. Ha sostenuto di possedere sia i requisiti soggettivi, in quanto ente non commerciale, sia quelli oggettivi, poiché gli immobili erano destinati ad attività didattiche riconosciute e autorizzate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il Comune ha negato l'esenzione ritenendo non rispettati i criteri indicati nella circolare ministeriale n. 2/DF del 2009, in particolare quelli relativi all'assimilazione delle attività alle scuole paritarie. La controversia riguardava quindi l'applicabilità dell'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività didattiche e la rilevanza dell'assimilazione alle scuole paritarie.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze aveva accolto il ricorso della contribuente. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del Comune e confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto provato il requisito soggettivo, poiché l'istituto era un ente non commerciale, e anche quello oggettivo, in quanto svolgeva attività didattica universitaria riconosciuta dal Ministero, con corsi destinati a studenti iscritti all'università madre, finanziati prevalentemente dalla stessa e con selezione basata sul merito. La CTR ha chiarito che non era necessario dimostrare l'assimilazione alle scuole paritarie, trattandosi di attività universitaria estranea alla disciplina invocata dal Comune. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del grado di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché per attività religiose.
La norma è stata interpretata nel senso che l'esenzione spetta quando coesistono il requisito soggettivo dell'ente non commerciale e il requisito oggettivo dell'utilizzo dell'immobile per attività didattiche. Non è necessario che l'attività universitaria sia assimilata a quella delle scuole paritarie.
Art. 73, comma 1, lettera c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Sono enti non commerciali gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
La disposizione è stata richiamata per individuare la natura non commerciale dell'ente, requisito soggettivo per l'accesso all'esenzione.
Art. 34, comma 8-bis, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
Le prestazioni aventi per oggetto attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri [...] sono da ritenersi attività non commerciale a tutti gli effetti tributari.
La norma qualifica come non commerciale l'attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti stranieri, purché sussista il riconoscimento ministeriale previsto. Tale qualificazione è stata ritenuta rilevante anche ai fini dell'esenzione ICI.
Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 26 gennaio 2009
La circolare esclude l'esenzione per le scuole non paritarie che non offrano un servizio assimilabile a quello pubblico, non siano aperte a tutti alle medesime condizioni o non reinvestano gli eventuali avanzi di gestione.
La CTR ha ritenuto non applicabile il parametro dell'assimilazione alle scuole paritarie a un ente operante in ambito universitario e riconosciuto come filiazione di un'università straniera.
Massime di principio
- Per l'esenzione ICI sugli immobili destinati ad attività didattiche occorre verificare distintamente il requisito soggettivo, cioè la natura non commerciale dell'ente, e il requisito oggettivo, cioè l'utilizzo concreto dell'immobile per l'attività agevolata.
- Il riconoscimento ministeriale dell'attività didattica può costituire elemento decisivo per dimostrare la natura non commerciale dell'attività, soprattutto quando si tratta di filiazioni italiane di università o istituti stranieri.
- I criteri elaborati per le scuole paritarie non sono automaticamente applicabili a strutture universitarie o a istituzioni accademiche aventi caratteristiche diverse.
- L'esenzione deve essere valutata in relazione alla specifica attività effettivamente svolta nell'immobile, non soltanto alla forma giuridica dell'ente proprietario o utilizzatore.
- In caso di contestazione, è opportuno documentare il riconoscimento ministeriale, l'iscrizione nei registri delle persone giuridiche, la destinazione degli immobili, il collegamento con l'università straniera, le modalità di finanziamento e l'assenza di finalità lucrative.
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