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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13193/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo d'urgenza e contestuale sequestro del profitto per autoriciclaggio. Il ricorrente deduceva (1) violazione di legge in relazione agli artt. 324 e 591, comma 1, lett. a), c.p.p., per aver escluso la sua legittimazione ad impugnare il sequestro preventivo del profitto derivante da autoriciclaggio; (2) carenza della motivazione circa il periculum in mora. I fatti di causa riguardano operazioni sospette tra Cibfood (El Ouafi) e Dogliani Carni: versamenti in contanti, bonifici con causali 'acconto fatture', fatturazioni qualificate come cessioni intracomunitarie nonostante operassero soggetti nazionali, trasferimenti a una società (Last Lap S.r.l.s.) riconducibile alla compagna di Dogliani e utilizzata per l'acquisto di tre immobili. È stata accertata evasione per €673.231,64 e il sequestro è stato disposto per €404.600,00 riferiti all'esborso della Last Lap per gli immobili.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di legittimazione del ricorrente: i beni sequestrati appartenevano alla società Last Lap S.r.l.s., unica legittimata a chiedere la restituzione, mentre Dogliani, pur socio al 60%, non ha un interesse concreto e attuale alla restituzione dei beni non suoi. Sul punto la Corte ha richiamato la necessità che l'interesse all'impugnazione corrisponda al risultato tipizzato dall'ordinamento (restituzione del bene). Il motivo relativo al periculum in mora è stato assorbito dalla decisione sul rito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    Norma richiamata quale oggetto delle plurime violazioni contestate (illecito tributario) che ha costituito la base del profitto poi contestato come oggetto di autoriciclaggio.

  • codice di procedura penale, art. 322

    Stabilisce la legittimazione a proporre il riesame del titolo cautelare: il ricorso può essere proposto solo da chi ha interesse concreto e attuale alla restituzione della cosa sequestrata.

  • codice di procedura penale, art. 324 e art. 591, comma 1, lett. a)

    art. 324 e 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione ai profili di impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'esclusione della legittimazione ad agire dell'indagato non violi tali disposizioni avendo valutato l'assenza di interesse concreto alla restituzione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede che il ricorrente dichiarato inammissibile debba sostenere le spese del procedimento; corretto l'onere delle spese a carico del ricorrente.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per motivare la misura equitativa della sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende) valutando l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Può proporre riesame del sequestro preventivo solo chi ha un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene: il mero status di socio non equivale a titolo di proprietà necessario per impugnare in proprio beni intestati a una società.
  • Se i beni sequestrati risultano intestati a un terzo (società), la legittimazione spetta in via principale a quel terzo; l'indagato non proprietario può avere limiti nell'impugnare i presupposti della misura, salvo che dimostri, con adeguati mezzi, la fittizietà dell'intestazione o l'assenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora.
  • Nel giudizio di riesame il tribunale valuta il periculum in mora con motivazione specifica; tuttavia, questioni procedurali sulla legittimazione possono assorbire il merito, rendendo inammissibile il ricorso senza esame del punto sostanziale.
  • Per contestare efficacemente il sequestro di beni ritenuti proventi di reato è necessario documentare l'assenza di nesso causale tra il reato e il bene, dimostrare la reale titolarità (o la non fittizietà dell'intestazione) o provare che l'indagato non ha contribuito alla commissione del reato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche (spese processuali e possibile versamento alla Cassa delle Ammende), anche se il ricorso non è stato proposto in mala fede; è quindi opportuno valutare preventivamente la legittimazione sostanziale prima di proporre impugnazioni.

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