Cassazione Penale, Sentenza n. 15085/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio cumulativo di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fissata in un anno e sei mesi. Il ricorrente censura l'omessa esplicitazione degli elementi fattuali e dei criteri (art. 218 cod. strada) che hanno informato la commisurazione giudiziale della sospensione, nonché la mancata indicazione dell'entità della riduzione prevista per il rito (art. 222, comma 2-bis), sicché non è possibile verificare se la sanzione definitiva superi la media edittale e le ragioni di eventuale discostamento
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato e ammissibile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel patteggiamento, se la sospensione della patente è commisurata in misura modesta e inferiore alla media edittale basta una menzione di adeguatezza; se invece la sanzione supera la media edittale il giudice deve motivare adeguatamente richiamando i criteri dell'art. 218 cod. strada (gravità della violazione, entità del danno, pericolo della circolazione) e indicare l'entità della riduzione per il rito. Nel caso di specie la decisione di un anno e sei mesi è stata adottata senza spiegare i parametri applicati e senza indicare l'entità della riduzione per il rito; ne è conseguito l'annullamento limitato alla determinazione della durata della sospensione della patente e il rinvio al Tribunale di Lanciano in diversa composizione per nuova determinazione
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il giudice deve motivare la decisione ex art. 444, ma la determinazione della sanzione amministrativa accessoria resta di sua competenza
art. 589-bis cod. pen., commi primo e settimo
Riferimento alla fattispecie di omicidio stradale per cui è stato patteggiato il reato
art. 222 d.lgs. 30/04/1992 n. 285 (codice della strada), commi 2 e 2-bis
Stabilisce le sanzioni accessorie relative alla patente (sospensione o revoca) e la possibilità di riduzione della misura per il rito; la Corte richiede che, se applicata la riduzione per il rito, il giudice indichi la sua entità
art. 218 cod. strada
Contiene i criteri per la commisurazione delle sanzioni amministrative accessorie della patente (gravità, entità del danno, pericolo), che devono essere utilizzati dal giudice quando determina la durata della sospensione
art. 133 cod. pen.
Richiamato per distinguere che i criteri di commisurazione della pena (art. 133 c.p.) non sono gli stessi cui attenersi per la sanzione amministrativa accessoria della patente
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Fondamento della ammissibilità del ricorso per cassazione quando riguarda statuizioni fuori dall'accordo delle parti
Corte Cost. n. 88/2019
Ha chiarito che per i fatti di cui all'art. 222 cod. strada può risultare applicabile alternativamente la revoca o la sospensione della patente; la sospensione è la sanzione piu mite e può essere ridotta per il rito
Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021 (Di Cristofaro) e giurisprudenza correlata
Principio giurisprudenziale applicato: se la sospensione è inferiore alla media edittale una motivazione sintetica è sufficiente; se supera la media edittale il giudice deve motivare adeguatamente la durata della sospensione richiamando i criteri dell'art. 218 cod. strada e indicare l'eventuale entità della riduzione per il rito
Massime di principio
- La determinazione della durata della sospensione della patente è autonoma rispetto alla commisurazione della pena detentiva e deve essere motivata separatamente con riferimento ai parametri dell'art. 218 cod. strada
- Se la sanzione amministrativa accessoria (sospensione) è fissata in misura inferiore alla media edittale, può essere sufficiente una motivazione sintetica che ne dichiari l'adeguatezza; se supera la media edittale il giudice è obbligato a motivare dettagliatamente
- Quando la sospensione è ridotta per il rito ex art. 222, comma 2-bis, il giudice deve indicare l'entità della riduzione: senza tale indicazione non è possibile verificare il superamento della media edittale e la motivazione può essere viziata
- La mancata esplicitazione dei criteri applicati o dell'entità della riduzione comporta il rischio di annullamento limitato alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria e rinvio per nuovo provvedimento
- In casi analoghi è utile al difensore contestare specificamente l'omessa indicazione dei parametri ex art. 218 e dell'entità della riduzione per il rito per ottenere riesame della misura accessoria
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