Sentenza del 05/10/2016 n. 19874 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi, mancata formulazione dei quesiti di diritto o del momento di sintesi e richiesta di riesame del merito, attività non consentita in sede di legittimità. B.P. è stato inoltre condannato a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva confermato l'accertamento IRPEF fondato sulla ripresa fiscale effettuata nei confronti della società di persone D.M.S. e B.P. s.d.f. L'accertamento derivava da movimentazioni bancarie non adeguatamente giustificate dalla società, ritenute riferibili a ricavi non contabilizzati o comunque fiscalmente rilevanti, con imputazione a B.P. della quota del 50% del maggior reddito. Il ricorrente ha proposto tre motivi, ma senza indicare per ciascuno la specifica ipotesi dell'art. 360, comma 1, c.p.c., senza formulare il quesito di diritto o il momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. e, con il secondo e terzo motivo, chiedendo sostanzialmente un nuovo esame del merito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare, nell'accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dalle movimentazioni dei conti bancari. In assenza di adeguata prova contraria, tali movimentazioni possono essere considerate ricavi o compensi fiscalmente rilevanti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1
I motivi del ricorso per cassazione devono essere ricondotti con precisione a una delle specifiche ipotesi di impugnazione previste dalla norma. La mancata indicazione rende le censure non specifiche e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Applicabile ratione temporis al caso, imponeva che i motivi di ricorso per cassazione si concludessero con un quesito di diritto oppure, per le censure motivazionali, con un momento di sintesi. La loro omissione costituisce causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale indicare chiaramente quale specifica violazione prevista dall'art. 360 c.p.c. viene denunciata; una critica generica alla sentenza non è sufficiente.
- Il giudizio di cassazione non consente, di regola, un nuovo esame dei fatti, delle prove o della valutazione delle movimentazioni bancarie: tali contestazioni devono essere adeguatamente svolte nei precedenti gradi di merito.
- Quando l'accertamento fiscale deriva da movimentazioni bancarie, il contribuente deve fornire una prova analitica e documentata della natura non reddituale delle singole operazioni o della loro già avvenuta contabilizzazione.
- Nelle società di persone, il maggior reddito accertato può essere imputato ai soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione, salvo che l'accertamento venga validamente contestato e superato con prova contraria.
- Il mancato rispetto dei requisiti formali del ricorso per cassazione può comportare l'inammissibilità senza che la Corte esamini nel merito le contestazioni fiscali.
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