Cassazione Civile, Ordinanza n. 20958/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, avvenuta nel 1996, della nuda proprietà di un terreno e di un fabbricato siti in Bassano Romano, nonché della piena proprietà di un’abitazione popolare ubicata nel fabbricato. Gli attori originari avevano chiesto, in via gradata, la nullità per impossibilità dell’oggetto, la rescissione per lesione ultra dimidium, la simulazione, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. ovvero la nullità ex art. 2900 c.c., sostenendo che il bene fosse gravato da uso civico e che l’alienazione fosse diretta a sottrarlo al regime patrimoniale. La Corte di cassazione, in un precedente giudizio, aveva già affermato la nullità assoluta dei trasferimenti perché il terreno era incommerciabile, essendo gravato da uso civico, e aveva escluso efficacia retroattiva al successivo affrancamento regionale. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha quindi dichiarato nulli i contratti di trasferimento del 1996. La ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario livellario originario e dell’ente gestore dell’uso civico, asseritamente litisconsorti necessari; (2) violazione degli artt. 1418 e 1421 c.c. per mancata declaratoria di nullità del contratto originario del 1972, sostenendo che la nullità per ragioni di ordine pubblico fosse rilevabile d’ufficio e che il giudice potesse estendere il contraddittorio; (3) violazione dell’art. 100 c.p.c. per avere la Corte ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, la domanda di nullità del contratto del 1972. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso: ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché nel giudizio di rinvio non può essere dedotta per la prima volta la non integrità del contraddittorio originaria quando la questione non sia stata proposta nel precedente ricorso per cassazione; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo perché il giudizio di rinvio ha oggetto chiuso e non consente nuove domande o questioni estranee al thema decidendum, e perché il contratto del 1972 non era compreso nel decisum della precedente cassazione né risultava, per come descritto, affetto da nullità che potesse fondare un interesse all’azione della ricorrente. Il ricorso è stato dunque rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso proposto dalla parte acquirente/venditrice nel rapporto controverso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che, in sede di rinvio, aveva dichiarato nulli i contratti di trasferimento del 1996. Ha inoltre escluso che potesse essere riesaminata, nel rinvio, la questione del litisconsorzio necessario originario e ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità, per difetto di interesse, della domanda volta a colpire il precedente contratto del 1972. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
La questione del litisconsorzio necessario originario non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di rinvio se non è stata dedotta nel precedente ricorso per cassazione e non è stata rilevata dalla Corte di legittimità; nel rinvio si presume integro il contraddittorio già scrutinato in cassazione.
art. 1418 c.c.
La nullità può essere affermata solo nei limiti del thema decidendum già devoluto e secondo il principio di diritto fissato dalla precedente cassazione; non è consentito introdurre nel rinvio una diversa domanda di nullità riguardante un contratto estraneo al decisum.
art. 1421 c.c.
La legittimazione di chiunque vi abbia interesse a far valere la nullità presuppone un interesse attuale e riferito al contratto effettivamente in contestazione; non basta che un atto sia antecedente causale di altri atti poi dichiarati nulli.
art. 100 c.p.c.
La domanda è inammissibile quando la parte non ha un interesse giuridicamente apprezzabile alla declaratoria richiesta, specie se l’atto impugnato non risulta per sé affetto da invalidità e non rientra nel perimetro del giudizio di rinvio.
art. 2901 c.c.
Richiamato solo nella ricostruzione delle domande originarie, senza statuizione specifica nel dispositivo della decisione di legittimità.
art. 2900 c.c.
Richiamato solo nella ricostruzione delle domande originarie, senza autonoma ratio decidendi nella sentenza di cassazione.
art. 11 l. n. 1766 del 1927
Serve a qualificare le università e associazioni agrarie come figure organizzative dell’appartenenza delle terre civiche.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il thema decidendum è chiuso: non possono essere introdotte nuove questioni o nuove domande che esulino dal perimetro segnato dalla sentenza di cassazione rescindente e dal principio di diritto enunciato.
- La mancata deduzione, nel precedente ricorso per cassazione, di un vizio originario di integrità del contraddittorio preclude di sollevarlo per la prima volta nel rinvio; il giudice di rinvio deve presumere integro il contraddittorio già ritenuto tale in sede di legittimità.
- L’azione di nullità ex art. 1421 c.c. richiede un interesse concreto e riferito all’atto effettivamente impugnato; non è sufficiente l’esistenza di un rapporto di antecedenza causale tra quell’atto e altri successivi atti poi caducati.
- Se il contratto oggetto della domanda non è incluso nel decisum precedente e non risulta, per come descritto, affetto da invalidità, la domanda di nullità può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
- Quando un contratto di trasferimento ha ad oggetto un bene incommerciabile per la presenza originaria di uso civico, la nullità assoluta del trasferimento può essere affermata nei confronti delle parti del contratto stesso, mentre l’eventuale pregresso atto di acquisto resta fuori dal giudizio se non specificamente devoluto e se non ne emerge un autonomo vizio.
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