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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18920/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (importatore)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica, con contestuale irrogazione di sanzioni, emesso per recuperare maggiori dazi e IVA all'importazione, oltre interessi e sanzioni, per gli anni d'imposta 2011 e 2012. L'Ufficio riteneva che nel valore dichiarato in dogana non fossero stati inclusi i corrispettivi dovuti per royalties ai titolari dei marchi degli occhiali importati. La società importatrice e lo spedizioniere doganale, indicato come rappresentante indiretta, avevano impugnato gli atti; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo irrituale la notifica effettuata solo allo spedizioniere e ravvisando la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo nei confronti dell'importatrice. In cassazione l'Agenzia proponeva quattro motivi, ma nel corso del giudizio le controricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex L. 197/2022: la società importatrice ha documentato il pagamento integrale di dazi, IVA e interessi, la rinuncia al ricorso e la definizione delle sanzioni; la coobbligata ha dichiarato di volersi avvalere della medesima definizione e di rinunciare al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione integrale del giudizio. Ha ritenuto perfezionata, per la società importatrice, la definizione agevolata dei tributi e delle sanzioni connesse, con conseguente cessazione della materia del contendere; ha inoltre applicato il principio secondo cui la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri coobbligati, sicché l'effetto estintivo si è esteso anche alla posizione della società spedizioniere. Di conseguenza la Corte non ha esaminato i motivi di ricorso dell'Agenzia e ha disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, secondo la disciplina della legge di definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 78 Reg. CEE n. 2913/1992

    richiamato come base del verbale di revisione dell'accertamento su base documentale relativo alla rettifica doganale

  • art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990

    richiamato come fondamento del verbale di revisione dell'accertamento e del contraddittorio preventivo in materia doganale

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla CTR in tema di notificazione degli atti

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato dalla CTR come norma sulle notificazioni alle persone giuridiche

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dalla CTR come disciplina alternativa di notificazione

  • art. 143 c.p.c.

    richiamato dalla CTR come disciplina della notificazione a soggetto irreperibile

  • art. 40 TULD (d.P.R. n. 43 del 1973)

    richiamato dalla CTR per escludere il potere rappresentativo dello spedizioniere ritenuto cessato

  • art. 1, comma 191, L. n. 197 del 2022

    indicato per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi, con regole diverse a seconda dell'esito del giudizio e con esenzione dal pagamento delle sanzioni se il rapporto tributario è definito anche con modalità diverse

  • art. 1, comma 193, L. n. 197 del 2022

    richiamato per l'esclusione dalla definizione agevolata delle controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali e l'IVA riscossa all'importazione

  • art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022

    richiamato per la dichiarazione di estinzione del processo in caso di deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento dovuto

  • art. 1, comma 202, L. n. 197 del 2022

    interpretato nel senso che la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri coobbligati

  • art. 1, comma 196, L. n. 197 del 2022

    richiamato come limite espresso al beneficio della definizione agevolata in presenza di giudicato

  • art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022

    richiamato come disciplina del deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle liti fiscali può determinare l'estinzione del processo quando il contribuente dimostri l'integrale pagamento delle somme dovute e il deposito della documentazione richiesta dalla legge.
  • Nelle controversie aventi ad oggetto tributi e sanzioni collegate, il pagamento integrale del tributo con accessori e la rinuncia all'impugnazione dell'atto impositivo consentono di trattare la lite come riferita esclusivamente alle sanzioni, rendendo applicabile la disciplina agevolativa sulle sanzioni.
  • La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati produce effetto anche in favore degli altri coobbligati, salvo i limiti espressamente previsti dalla legge, con conseguente estinzione del giudizio anche nei loro confronti.
  • Quando interviene l'estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla legge di definizione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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