Ordinanza n. 865/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento DASPO, del Questore della Provincia di Milano, del 24 marzo 2026, notificato il 31/03/26, con il quale VIETA ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, dal D.lgs. 377/01 e dalla L. 41/2007, da ultimo dal D.L. 22/08/2014 convertito nella l. 17 ottobre 2014, n.146, al ricorrente di accedere “ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi a tutti i campionati dalla serie A alla Terza categoria. Per la durata di ANNI UNO (1)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento DASPO del Questore di Milano, recante il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio dalla Serie A alla Terza categoria per la durata di un anno
Esito
Favorevole al resistente (autorità emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento DASPO chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che il provvedimento era fondato su fatti verificatisi dopo un incontro di calcio, con la permanenza del ricorrente in un parcheggio vicino alle autovetture fino alle ore 23.15/23.30, ben oltre la conclusione della partita. In sede cautelare il ricorrente ha verosimilmente contestato l'accertamento dei fatti, valorizzando una testimonianza raccolta ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p.; il giudice ha tuttavia rilevato che tale testimonianza non era stata ancora valutata in sede giurisdizionale penale e non chiariva perché l'interessato, disponendo di un'autovettura, non si fosse allontanato al termine dell'incontro, rimanendo nel parcheggio a notte inoltrata nel mese di febbraio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. A un primo sommario esame ha escluso il necessario fumus boni iuris, ritenendo non sufficientemente comprovata la ricostruzione secondo cui il ricorrente si sarebbe limitato a rimanere nel parcheggio vicino alle auto. In particolare, la testimonianza raccolta ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. non era stata delibata in sede penale e presentava un elemento non spiegato: la permanenza del ricorrente nel parcheggio ben oltre la fine della partita, nonostante la disponibilità di un'autovettura. Il giudice ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il campionato era terminato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
Vieta al ricorrente di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi a tutti i campionati dalla serie A alla Terza categoria per la durata di anni uno.
Costituisce la base normativa del divieto di accesso agli impianti e ai luoghi interessati da manifestazioni sportive, oggetto del provvedimento DASPO.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, esaminata dal TAR alla luce dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 391-bis c.p.p.
La testimonianza raccolta secondo tale disposizione è stata ritenuta non sufficiente, allo stato, anche perché non ancora delibata in sede giurisdizionale penale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dal ricorrente non integra il fumus boni iuris quando è fondata su una testimonianza non ancora valutata in sede giurisdizionale e non chiarisce elementi temporali e comportamentali rilevanti, quali la permanenza sul luogo ben oltre la conclusione dell'evento.
- Il periculum in mora può essere escluso quando l'evento sportivo o la stagione agonistica cui si riferisce il divieto cautelare siano ormai terminati, con conseguente assenza di un pregiudizio attuale e imminente.
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