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Sentenza

Sentenza del 27/09/2018 n. 23265 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo al 2001. L'Ufficio aveva ritenuto insussistenti i requisiti dell'associazione per beneficiare dello status di ente non commerciale, qualificandola come società di fatto e rideterminando il reddito d'impresa, la base imponibile IRAP e l'IVA, anche per omessa e irregolare tenuta della contabilità. La Corte ha tuttavia rilevato d'ufficio un vizio processuale: non erano stati chiamati in giudizio i soggetti indicati dall'Ufficio come soci della società di fatto, benché la controversia riguardasse un accertamento unitario con effetti sulla società e su tutti i soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato nullo l'intero giudizio di merito, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci ritenuti necessari e proceda a un nuovo esame della controversia. Non è stata quindi definita nel merito la questione relativa alla qualificazione dell'associazione come ente commerciale o società di fatto, né la correttezza della quantificazione delle imposte. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Imputazione dei redditi delle società di persone e delle associazioni ai soci

    L'accertamento del reddito di una società di persone o di un'associazione e quello dei relativi soci costituiscono una fattispecie unitaria, poiché il reddito viene imputato ai soci proporzionalmente alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva percezione.

  • Art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Quando la controversia riguarda inscindibilmente una società o associazione e tutti i suoi soci, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. La mancata partecipazione di tutti determina la nullità del giudizio.

  • Art. 29 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La riunione dei procedimenti può evitare la duplicazione dei giudizi solo se ricorrono i relativi presupposti; nel caso esaminato non risultava che tutti i soci avessero impugnato gli avvisi, quindi la riunione non era possibile.

  • Art. 39, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La norma disciplina i poteri di accertamento induttivo in materia IVA in presenza di irregolarità o omissioni contabili; la sua corretta applicazione e la quantificazione dell'imposta dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria qualifica un'associazione o un ente come società di fatto, la controversia coinvolge normalmente sia l'ente sia tutti i soggetti individuati come soci.
  • Se l'accertamento produce effetti fiscali unitari sulla società o associazione e sui soci, tutti devono partecipare allo stesso processo come litisconsorti necessari; il giudice non può decidere validamente soltanto nei confronti dell'ente o di alcuni soci.
  • La mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, con annullamento delle decisioni già pronunciate e rinvio al giudice di primo grado.
  • Il litisconsorzio necessario può estendersi anche agli accertamenti IRAP e, quando gli imponibili sono fondati su elementi comuni e non autonomamente separabili, agli aspetti IVA contenuti nello stesso atto.
  • La cassazione per un vizio processuale non implica che una delle parti abbia vinto nel merito: la questione fiscale deve essere nuovamente esaminata dopo la corretta partecipazione di tutti i soggetti interessati.

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