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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16866/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita (art.646 c.p. con circ. di cui all'art.61 n.7 c.p.), prospettando pluralmente: nullità per violazione del principio del giudice naturale e per uso retroattivo della legge n.3/2019 (contestando l'uso del rito abbreviato anziché della citazione diretta ex art.550 c.p.p.); improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela e errata individuazione del dies a quo (sostenendo che la prima intimazione restitutoria fu ad agosto 2018 e non la diffida del 4 dicembre 2018); mancanza del dolo specifico di appropriazione indebita e dell'ingiusto profitto (assenza di atti di disposizione, occultamento o utilizzo dei beni); errata qualificazione della detenzione e di interversio possessionis; motivazione contraddittoria sulla data del fatto e carenze probatorie sull'elemento soggettivo e oggettivo; e vizi nella liquidazione delle statuizioni civili, in particolare per il danno da obsolescenza non richiesto né provato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in buona parte e lo ha accolto solo sul profilo delle statuizioni civili relative alla liquidazione del danno da obsolescenza: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quella liquidazione e ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello. Quanto ai profili penali il ricorso è stato respinto: la censura sulla violazione del principio del giudice naturale e sull'uso del rito abbreviato è stata ritenuta infondata (il passaggio a rito piu' garantito non determina nullità), la contestazione sulla retroattività della legge n.3/2019 è stata esclusa perché l'esercizio dell'azione penale è avvenuto dopo l'entrata in vigore della norma, e la questione della tempestività della querela è stata decisa in favore della parte civile sulla base degli elementi probatori che indicavano intimazione il 4 dicembre 2018; le doglianze relative a dolo, profitto e interversio possessionis sono questioni di merito non riesaminabili in questa sede. In sintesi: annullamento parziale per vizio nella liquidazione del danno civile e rigetto del resto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di appropriazione indebita; la sentenza conferma che il fatto è stato qualificato sotto questa fattispecie penale e ne valuta gli elementi costitutivi (dolo di appropriazione, profitto ingiusto, interversio possessionis) in sede di merito

  • art. 61 n.7 cod. pen.

    Riferimento a circostanze aggravanti applicate nel giudizio di merito; la Corte non ha ritenuto fondate le censure sugli aspetti sanzionatori derivate dalla legge n.3/2019

  • art. 124 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini per la querela/improcedibilità; la Corte ha ritenuto che la decorrenza del termine fosse stata correttamente valutata dai giudici di merito in presenza delle diffide e dell'accordo di rientro intercorso

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nelle doglianze procedurali inerenti all'improcedibilità dell'azione; la Corte non ha accolto l'eccezione, ritenendo prevalente la valutazione di merito sui tempi di esercizio dell'azione

  • art. 550 cod. proc. pen.

    Disciplina la citazione diretta a giudizio; il ricorrente lamentava che si sarebbe dovuto procedere con citazione diretta anziché con richiesta di rinvio a giudizio e rito abbreviato, ma la Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata secondo cui il passaggio a un rito piu' garantito non determina nullità

  • Legge n. 3 del 9 gennaio 2019

    Ha modificato il quadro sanzionatorio del reato contestato; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma perché l'esercizio dell'azione penale è avvenuto dopo la sua entrata in vigore, escludendo illegittima retroattività

  • art. 1456 cod. civ.

    Norma sulla risoluzione per inadempimento con intimazione; utilizzata per ricostruire il momento della risoluzione contrattuale e dell'intimazione alla restituzione del bene, rilevante ai fini della decorrenza del termine per la querela

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come possibile base per annullamento per insussistenza del fatto; la Corte lo menziona ma non lo accoglie perché le questioni di fatto relative a dolo e profitto restano di merito

  • art. 25 Cost.

    Invocato dal ricorrente quale principio del giudice naturale; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze in quanto il rito adottato non ha leso le garanzie difensive in modo da determinare nullità

Massime di principio

  • La scelta di un rito piu' garantito (es. udienza preliminare/rito abbreviato) non determina automaticamente la nullità del processo se la forma alternativa prevista dalla legge (es. citazione diretta) non è stata utilizzata; il ricorso alla procedura piu' favorevole non lede il diritto di difesa salvo che non si determini una perdita di garanzie processuali
  • L'applicazione di una legge penale più sfavorevole non è illegittima se l'esercizio dell'azione penale è avvenuto dopo l'entrata in vigore della norma (principio tempus regit actum in ambito processuale e applicazione della norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione)
  • La decorrenza del termine per la querela (dies a quo) va valutata concretamente in base agli atti e alle intimazioni effettivamente compiute; accordi intervenuti e successive diffide o intimazioni possono influire sulla determinazione del momento iniziale
  • Questioni relative al dolo specifico, all'interversio possessionis e all'ingiusto profitto sono valutazioni di merito fondate sulle risultanze probatorie: la Cassazione non può riformare la valutazione probatoria dei giudici di merito salvo vizio motivazionale evidente
  • Le statuizioni civili devono essere adeguatamente dedotte e provate; l'omessa o insufficiente motivazione sulla quantificazione del danno (es. obsolescenza) può comportare annullamento limitato e rinvio al giudice civile per la determinazione del risarcimento
  • La mera indennità o inerzia nella restituzione di un bene, senza atti di disposizione, occultamento o uso come uti dominus, non è automaticamente prova di appropriazione indebita: occorre dimostrare il quid pluris appropriativo e il profitto ingiusto

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