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Ordinanza

Ordinanza n. 87/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A. del Decreto del Commissario ad acta n 62 del 29 aprile 2026 recante approvazione del Programma Operativo Sanitario 2026 2028 della Regione Molise B. del Decreto del Commissario ad acta n 63 del 30 aprile 2026 recante approvazione della rete ospedaliera regionale della rete dell’emergenza urgenza e delle reti tempo dipendenti C. della Deliberazione del Direttore Generale ASREM n 891 del 26 maggio 2026 avente ad oggetto la presa d'atto del Programma Operativo Sanitario 2026 2028 D. dei verbali, delle determinazioni delle prescrizioni e degli atti istruttori presupposti richiamati nei predetti provvedimenti

Giustizia amministrativa202600191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti del Commissario ad acta di approvazione del Programma Operativo Sanitario 2026-2028 e della rete ospedaliera e dell'emergenza-urgenza, nonché presa d'atto dell'ASREM, nella parte relativa alla disattivazione del laboratorio di emodinamica del Presidio Ospedaliero San Timoteo di Termoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comuni ricorrenti)

La controversia

I Comuni ricorrenti, con l'intervento ad adiuvandum di altri Comuni, enti e associazioni, hanno impugnato i provvedimenti di programmazione sanitaria regionale nella parte in cui prevedono la disattivazione del laboratorio di emodinamica dell'Ospedale San Timoteo di Termoli. In sede cautelare hanno dedotto, tra l'altro, il difetto di istruttoria e di motivazione, contestando la rigorosa valutazione del bacino di utenza servito dal laboratorio, delle peculiarità territoriali del Molise e del basso Molise e dell'idoneità, nonché della verificabilità, del nuovo assetto organizzativo della rete dell'emergenza cardiologica a garantire lo stesso livello di tutela precedentemente assicurato. Hanno inoltre allegato il concreto rischio di compromissione dell'accessibilità e dell'effettività delle cure nel settore dell'emergenza cardiologica e delle patologie tempo-dipendenti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente l'efficacia dei provvedimenti impugnati limitatamente alle previsioni concernenti la disattivazione del laboratorio di emodinamica del Presidio Ospedaliero San Timoteo di Termoli. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che le questioni fattuali e giuridiche richiedono un approfondito esame nel merito, ma ha ritenuto, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, serie e documentate le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, non risultavano adeguatamente valutati il bacino di utenza, le caratteristiche del territorio e l'idoneità verificabile della nuova rete dell'emergenza cardiologica. Quanto al periculum in mora, il TAR ha ravvisato un pregiudizio concreto e attuale per l'interesse alla tutela della salute delle comunità coinvolte, in ragione dell'impatto della disattivazione sull'accessibilità effettiva alle cure di emergenza cardiologica e per le patologie tempo-dipendenti. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 16 dicembre 2026 e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha disposto la sospensione interinale degli atti impugnati nei limiti necessari.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un atto di programmazione sanitaria può essere disposta quando, pur essendo necessario un approfondito esame nel merito, risultino seri e documentati vizi di istruttoria e motivazione concernenti la valutazione del bacino di utenza, delle peculiarità territoriali e dell'idoneità verificabile dell'assetto organizzativo alternativo.
  • La riorganizzazione della rete dell'emergenza cardiologica deve essere preceduta da un'istruttoria adeguata e da una motivazione idonea a dimostrare che il nuovo assetto garantisca un livello di tutela sanitaria equivalente, tenendo conto dell'effettiva accessibilità alle cure e delle patologie tempo-dipendenti.
  • Il periculum in mora è concreto e attuale quando l'efficacia immediata della disattivazione di un presidio sanitario può incidere significativamente sull'accessibilità effettiva ed efficace alle cure di emergenza per la popolazione del territorio interessato.
  • La tutela cautelare può essere accordata in modo parziale e conformato, sospendendo esclusivamente le previsioni dell'atto programmatorio suscettibili di arrecare il pregiudizio dedotto, senza estendere la sospensione alle ulteriori disposizioni non direttamente coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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