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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25514/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, in parte, dei reati continuati di falso ideologico in atto pubblico e truffa. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 479 e 640 c.p., contestando la valutazione delle prove testimoniali e documentali (assenza di considerazione per le date di intestazione e immatricolazione dei veicoli, la natura dell'attività svolta dall'imputato quale sfasciacarrozze e la mancanza di prova che i mezzi fossero in uso a terzi). Con il secondo motivo censura l'aumento di pena operato per la continuazione con il reato di truffa, ritenendolo ingiustificato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto il primo motivo generico e aspecifico e privo del necessario confronto critico con la motivazione di merito e con la giurisprudenza in tema di falso ideologico; ha ritenuto il secondo motivo anch'esso generico e privo di confronto critico con la motivazione dei giudici di merito sulla determinazione dell'aumento per la continuazione. Di conseguenza resta ferma la sentenza di merito: la Corte d'appello di Torino aveva parzialmente riformato il primo grado dichiarando il non luogo a procedere per prescrizione per due episodi, assolvendo per l'episodio relativo al veicolo Ford e confermando la condanna per il resto, con trattamento sanzionatorio rideterminato in mesi nove e giorni quindici di reclusione. Per l'inammissibilità del ricorso la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Riferito nella censura del ricorrente in relazione al falso ideologico; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e ha confermato l'applicazione della normativa e della giurisprudenza sul falso ideologico in atto pubblico.

  • art. 640 cod. pen.

    Richiamato come norma penalmente rilevante (truffa) nei capi di imputazione; la Corte ha valutato congrua la qualificazione e la determinazione della pena in relazione ai reati continuati.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami alla limitazione dell'oggetto del ricorso in Cassazione: il ricorso doveva rispettare i limiti previsti per le doglianze dedotte, ma le censure risultano generiche e reiterative.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata in tema di reato continuato e limiti del cumulo; la Corte ha ritenuto che la determinazione dell'aumento per la continuazione fosse proporzionata e nel rispetto dei limiti di legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità: condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi generici e aspecifici sono inammissibili: il ricorrente deve indicare chiaramente le norme violate e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
  • Non è ammesso riproporre pedissequamente le stesse argomentazioni già sollevate e respinte nei gradi di merito senza effettivo contraddittorio con le ragioni della decisione impugnata.
  • Il falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale si configura quando un soggetto risulta intestatario fittizio di veicoli per effetto di vendite simulate, ottenendo l'iscrizione al PRA pur essendo la disponibilità effettiva dei beni di altri.
  • Per contrastare l'inferenza probatoria derivante dall'intestazione massiva di veicoli occorre produrre documentazione probante (cessioni, rottamazioni, atti di vendita) e spiegazioni credibili e documentate sull'attività svolta (es. natura e registri dell'impresa).
  • Nella determinazione della pena per il reato continuato non è necessario motivare dettagliatamente ogni singolo aumento quando l'incremento è minimo, proporzionato e rispettoso dei limiti di legge; tuttavia la motivazione deve consentire la verifica della proporzionalità complessiva.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; è quindi necessario valutare la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni prive di presidio argomentativo.

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