Sentenza n. 16826/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno del -OMISSIS-(-OMISSIS-, notificato in data 14.07.2020, con il quale veniva decretato il diniego della concessione della cittadinanza italiana, ritualmente formulata dal ricorrente con domanda protocollata al n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, adottato il 26 novembre 2019 e notificato il 14 luglio 2020
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino straniero residente in Italia dal momento oscurato e titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aveva presentato il 20 giugno 2016 domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando difetto, carenza e contraddittorietà della motivazione e nullità del diniego; ha inoltre contestato che il provvedimento fosse stato adottato circa due mesi prima del colloquio conoscitivo con la Questura e senza valutare le proprie condizioni di vita, familiari e sociali. Ha denunciato la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per l’omesso preavviso di rigetto e ha chiesto l’acquisizione degli atti istruttori, anche classificati, con le cautele necessarie, richiamando l’art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007. Il diniego era fondato sull’esistenza di elementi informativi che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica; la relazione riservata dei servizi di informazione riferiva che l’interessato era stato oggetto di investigazione per aver favorito la permanenza sul territorio nazionale di soggetti il cui riferimento è oscurato.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso perché infondato. L’istruttoria disposta dal giudice ha consentito al Ministero di depositare la documentazione riservata con cautele volte a proteggere le fonti e a non pregiudicare l’attività di intelligence; il materiale ha confermato la valutazione di rischio posta a fondamento del diniego. Il Collegio afferma che la concessione della cittadinanza per residenza presuppone un’ampia valutazione discrezionale sull’inserimento nella comunità nazionale e sulla compatibilità dell’acquisto dello status con la sicurezza dello Stato. La censura di difetto di motivazione è respinta: in presenza di informazioni riservate è sufficiente che l’atto renda comprensibile l’iter logico e richiami per relationem l’informativa, senza esporre analiticamente fonti e fatti la cui disclosure potrebbe compromettere l’attività di sicurezza; l’ostensione giudiziale, effettuata con cautele, tutela il diritto di difesa. Il Collegio ritiene attendibili le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza e reputa non sufficiente la valutazione personale contraria del ricorrente. La censura relativa alla mancata valutazione delle condizioni personali e sociali è respinta: l’Amministrazione ha legittimamente attribuito prevalenza alla tutela della sicurezza nazionale, e il rischio rilevante può essere potenziale e fondato su una prognosi probabilistica, senza necessità di certezza oltre ogni ragionevole dubbio o di una condanna penale. È respinta anche la contestazione dell’omesso preavviso ex art. 10-bis: quando il diniego si fonda su dati riservati, la finalità partecipativa della disposizione non è compatibile con la comunicazione dettagliata degli elementi ostativi che potrebbero pregiudicare la sicurezza nazionale. Nessuna censura è accolta; spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: … f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale è il presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto alla cittadinanza: segue una valutazione ampiamente discrezionale sull’inserimento del richiedente nella comunità nazionale e sulla sua compatibilità con gli interessi di sicurezza.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante a ottenere la cittadinanza deve necessariamente contemperarsi all'interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Il dovere di motivazione del diniego fondato sulla sicurezza è soddisfatto quando l’atto consente di comprendere il percorso logico seguito e richiama l’informativa riservata, senza dover indicare tutte le fonti e i fatti accertati, la cui divulgazione potrebbe compromettere l’attività di sicurezza.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
qualora il diniego sia destinato ad essere supportato da dati di carattere riservato (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all’accesso) non è del pari ipotizzabile la violazione della norma posta dall’art. 10-bis della legge n. 241/90, la cui ‘ratio’ presuppone che l’interessato sia messo in condizioni di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo
Il preavviso di rigetto può essere omesso quando il diniego si fonda su dati riservati che non possono essere comunicati senza pregiudicare la sicurezza nazionale, poiché la partecipazione procedimentale presuppone la conoscibilità dettagliata degli elementi ostativi.
art. 42, comma 8, l. 3 agosto 2007, n. 124
La documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, è stata versata in atti, con l’adozione delle cautele necessarie, a tutela delle fonti di informazione, nonché al fine di non pregiudicare l’attività di intelligence.
La documentazione classificata può essere acquisita dal giudice con modalità che ne tutelino la riservatezza; nel caso concreto gli atti istruttori sono stati depositati con cautele a protezione delle fonti e dell’attività di intelligence.
Massime di principio
- La domanda di cittadinanza per residenza legale decennale non attribuisce un diritto al conferimento: la residenza costituisce il presupposto per l’istanza, mentre l’Amministrazione valuta discrezionalmente l’opportunità dell’inserimento del richiedente nella comunità nazionale e la sua compatibilità con gli interessi pubblici coinvolti.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la tutela della sicurezza della Repubblica può giustificare il diniego anche in presenza di un rischio potenziale, fondato su una prognosi probabilistica attendibile; non è necessario raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio né che il richiedente abbia riportato condanne penali.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informative riservate dei servizi di sicurezza, la motivazione può essere resa per relationem: è sufficiente che l’atto renda comprensibile il percorso logico e indichi le ragioni ostative, senza divulgare analiticamente fonti e fatti la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza nazionale.
- La documentazione riservata posta a fondamento del diniego può essere acquisita nel giudizio con cautele idonee a proteggere le fonti e l’attività di intelligence; tale ostensione giudiziale consente la tutela difensiva senza imporre la divulgazione integrale nel provvedimento amministrativo.
- Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è esigibile quando il diniego è fondato su dati riservati che non possono essere comunicati all’interessato senza pregiudicare la sicurezza nazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 544/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1833/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1834/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1835/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1836/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1837/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →