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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34789/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo-impeditivo di un mezzo agricolo marca Landini. I ricorrenti contestavano: (i) l'assenza di concreto periculum in mora e di elementi specifici a giustificare il rischio di dispersione o rivendita del bene (violazione art. 321 c.p.p.); (ii) la errata qualificazione della condotta come appropriazione indebita (art. 646 c.p.), sostenendo l'assenza del dolo in quanto l'indagata avrebbe potuto soggettivamente ritenere di avere titolo sul bene; (iii) motivazione apparente del Tribunale, priva di elementi oggettivi e attuali che dimostrino il pericolo di aggravamento del reato; (iv) questioni processuali relative alla legittimazione e alle formalità difensive, in particolare per la posizione del terzo proprietario.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi procedurali e di interesse. Principali ragioni: (a) difetto di legittimazione e interesse concreto degli indagati (Federici e Senneca Giancarlo) a impugnare il sequestro di un bene che non era nella loro disponibilità e che è stato ceduto al figlio (terzo); (b) il terzo interessato (Senneca Marco) non ha conferito la procura speciale ex art. 100 c.p.p. al difensore per impugnare il sequestro, essendo presente solo un mandato difensivo generico; (c) principio consolidato secondo cui il terzo può contestare solo la titolarità del bene e non i presupposti della misura cautelare. Per questi motivi la Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali sulle esigenze cautelari o sulla configurabilità del reato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai presupposti del sequestro preventivo: i ricorrenti contestavano la mancanza di concreto pericolo, mentre la Corte non ha valutato il merito perché ha ritenuto inammissibili i ricorsi per ragioni di interesse e rappresentanza.

  • art. 646 cod. pen.

    Norma delittuosa (appropriazione indebita) richiamata nella contestazione inerente alla qualificazione della condotta; la Corte non ha deciso sulla sussistenza degli elementi di reato, essendosi concentrata su profili di ammissibilità e legittimazione.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Stabilisce la necessità della procura speciale per il difensore del terzo interessato a impugnare provvedimenti cautelari reali; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del terzo per mancanza di tale procura speciale.

  • art. 182 cod. proc. civ. (richiamato)

    Citato per confutare la possibilità di regolarizzare il difetto di rappresentanza nel processo penale: la regolarizzazione prevista dal codice civile non si applica al difensore del terzo per la procura speciale ex art. 100 c.p.p.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame del sequestro: richiamata nella discussione sulla legittimazione a proporre gravame e sull'interesse concreto necessario per gli indagati non titolari del bene.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna pecuniaria dei ricorrenti, applicata dalla Corte valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il terzo proprietario di un bene sottoposto a sequestro preventivo può contestare giudizialmente solo la propria titolarità o disponibilità del bene e non i presupposti generali della misura cautelare.
  • Per partecipare validamente al giudizio di riesame relativo a misure cautelari reali, il difensore del terzo deve essere munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p.; la sua assenza comporta inammissibilità dell'impugnazione del terzo.
  • L'indagato non proprietario o non possessore del bene sequestrato deve dimostrare un interesse concreto e attuale (es. possibilità reale di ottenere la restituzione) per essere legittimato a proporre riesame o impugnazione.
  • Le questioni procedurali e di rappresentanza (mandati e procure) sono decisive e, se non soddisfatte, impediscono alla Corte di entrare nel merito delle questioni sostanziali relative alla sussistenza del reato o alle esigenze cautelari.
  • Anche quando la difesa solleva profili sostanziali (assenza di dolo, natura civilistica della controversia, mancanza di pericolo di dispersione), tali argomentazioni rimangono inutili se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per vizi di interesse o di rappresentanza.

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