Cassazione Penale, Sentenza n. 34789/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo-impeditivo di un mezzo agricolo marca Landini. I ricorrenti contestavano: (i) l'assenza di concreto periculum in mora e di elementi specifici a giustificare il rischio di dispersione o rivendita del bene (violazione art. 321 c.p.p.); (ii) la errata qualificazione della condotta come appropriazione indebita (art. 646 c.p.), sostenendo l'assenza del dolo in quanto l'indagata avrebbe potuto soggettivamente ritenere di avere titolo sul bene; (iii) motivazione apparente del Tribunale, priva di elementi oggettivi e attuali che dimostrino il pericolo di aggravamento del reato; (iv) questioni processuali relative alla legittimazione e alle formalità difensive, in particolare per la posizione del terzo proprietario.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi procedurali e di interesse. Principali ragioni: (a) difetto di legittimazione e interesse concreto degli indagati (Federici e Senneca Giancarlo) a impugnare il sequestro di un bene che non era nella loro disponibilità e che è stato ceduto al figlio (terzo); (b) il terzo interessato (Senneca Marco) non ha conferito la procura speciale ex art. 100 c.p.p. al difensore per impugnare il sequestro, essendo presente solo un mandato difensivo generico; (c) principio consolidato secondo cui il terzo può contestare solo la titolarità del bene e non i presupposti della misura cautelare. Per questi motivi la Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali sulle esigenze cautelari o sulla configurabilità del reato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai presupposti del sequestro preventivo: i ricorrenti contestavano la mancanza di concreto pericolo, mentre la Corte non ha valutato il merito perché ha ritenuto inammissibili i ricorsi per ragioni di interesse e rappresentanza.
art. 646 cod. pen.
Norma delittuosa (appropriazione indebita) richiamata nella contestazione inerente alla qualificazione della condotta; la Corte non ha deciso sulla sussistenza degli elementi di reato, essendosi concentrata su profili di ammissibilità e legittimazione.
art. 100 cod. proc. pen.
Stabilisce la necessità della procura speciale per il difensore del terzo interessato a impugnare provvedimenti cautelari reali; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del terzo per mancanza di tale procura speciale.
art. 182 cod. proc. civ. (richiamato)
Citato per confutare la possibilità di regolarizzare il difetto di rappresentanza nel processo penale: la regolarizzazione prevista dal codice civile non si applica al difensore del terzo per la procura speciale ex art. 100 c.p.p.
art. 322 cod. proc. pen.
Norma sul riesame del sequestro: richiamata nella discussione sulla legittimazione a proporre gravame e sull'interesse concreto necessario per gli indagati non titolari del bene.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna pecuniaria dei ricorrenti, applicata dalla Corte valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il terzo proprietario di un bene sottoposto a sequestro preventivo può contestare giudizialmente solo la propria titolarità o disponibilità del bene e non i presupposti generali della misura cautelare.
- Per partecipare validamente al giudizio di riesame relativo a misure cautelari reali, il difensore del terzo deve essere munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p.; la sua assenza comporta inammissibilità dell'impugnazione del terzo.
- L'indagato non proprietario o non possessore del bene sequestrato deve dimostrare un interesse concreto e attuale (es. possibilità reale di ottenere la restituzione) per essere legittimato a proporre riesame o impugnazione.
- Le questioni procedurali e di rappresentanza (mandati e procure) sono decisive e, se non soddisfatte, impediscono alla Corte di entrare nel merito delle questioni sostanziali relative alla sussistenza del reato o alle esigenze cautelari.
- Anche quando la difesa solleva profili sostanziali (assenza di dolo, natura civilistica della controversia, mancanza di pericolo di dispersione), tali argomentazioni rimangono inutili se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per vizi di interesse o di rappresentanza.
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