Sentenza del 25/10/2016 n. 8093 - Comm. Trib. Prov. Milano
Provvedimento di irrogazione delle sanzioni - Termine di prescrizione previsto dall'art. 20 comma 3 d.lgs. 472/1997 - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il termine di cinque anni non decorre dalla commissione della violazione, ma dalla definitività del provvedimento di irrogazione della sanzione. Solo da tale momento, infatti, la sanzione diventa definitivamente accertata e la riscossione è concretamente azionabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del dies a quo del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997 per la riscossione della sanzione amministrativa tributaria irrogata. La questione è se il termine decorra dalla data di commissione della violazione oppure dalla data in cui il provvedimento sanzionatorio diventa definitivo.
Norme richiamate
Art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione irrogata si verifica nel termine di cinque anni.
Il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data in cui il provvedimento di irrogazione diventa definitivo, e non dalla data di commissione della violazione, poiché solo da quel momento la riscossione della sanzione è azionabile.
Massime di principio
- Per le sanzioni tributarie, il termine di prescrizione della riscossione va normalmente calcolato dalla definitività dell'atto sanzionatorio, non dal momento in cui è stata commessa la violazione.
- La definitività si verifica, in linea generale, quando scade il termine per impugnare l'atto senza che sia stato presentato ricorso oppure quando il giudizio si conclude definitivamente.
- Prima della definitività dell'atto, la pretesa sanzionatoria non è ancora stabilizzata e la riscossione non è pienamente azionabile; pertanto, il termine quinquennale non è ancora iniziato.
- Per verificare l'eventuale prescrizione occorre ricostruire la data di definitività e controllare gli eventuali atti interruttivi successivi notificati entro il quinquennio.
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