Cassazione Penale, Sentenza n. 16190/2026 del 05/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione per appropriazione indebita per vizio di motivazione: si censura che il Tribunale abbia ritenuto la mancanza del fatto nonostante il rinvenimento, presso l'imputata, di almeno uno dei beni della persona offesa e non abbia valutato compiutamente né le dichiarazioni della persona offesa (Davide Costantini) né la questione della interversio possessionis necessaria per configurare il delitto di appropriazione indebita. Si deduce erronea applicazione di legge penale e motivazione contraddittoria e manifestamente illogica ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza del Tribunale di Taranto e disponendo il rinvio per un nuovo giudizio al medesimo Tribunale in diversa persona fisica. La Corte ha ritenuto la motivazione di primo grado in parte apparente e in parte affetta da manifesta illogicità, in particolare per la mancata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e per la carenza di accertamento sulla presenza dei beni al momento della consegna delle chiavi. Ha stabilito che il giudice del rinvio dovrà riesaminare compiutamente il materiale probatorio, valutare l'attendibilità del dichiarante persona offesa e rinnovare la prova dichiarativa quando le dichiarazioni siano decisive ai fini del ribaltamento dell'assoluzione. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza CEDU e costituzionale sul principio di immediatezza e sull'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria quando la rivalutazione delle prove dichiarative possa incidere sull'esito assolutorio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Fondamento per censurare la motivazione e l'erronea applicazione di legge penale nella sentenza impugnata; criterio utilizzato per valutare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen. (novellato)
legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. p)
La modifica ha esteso al pubblico ministero la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, comma 1 e 2, se pronunciate dopo il 25/08/2024; la Corte ha confermato la legittimità dell'impugnazione promossa dall'Avvocato generale.
art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Elenco dei reati per i quali, a seguito della novellazione, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento; il caso riguardava un reato ricompreso nelle fattispecie citate.
art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale in diversa persona fisica.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Prevede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello quando l'impugnazione riguarda la valutazione della prova dichiarativa; la Corte ha richiamato la ratio di questa norma (oralità e immediatezza) pur rilevando che l'obbligo specifico di rinnovazione non è previsto allo stesso modo per il ricorso del pubblico ministero, ma ha affermato che, per tutelare l'art. 6 CEDU e il principio di non colpevolezza, la rinnovazione è comunque necessaria quando la rivalutazione delle dichiarazioni risulti decisiva.
art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 150/2022)
Richiama il diritto della parte, in caso di mutamento della persona fisica del giudice nel corso del dibattimento, ad ottenere la rinnovazione della prova dichiarativa salvo che sia documentata integralmente mediante riproduzione audiovisiva; usato in dottrina e giurisprudenza come argomento di principio in tema di immediatezza.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato come parametro interpretativo fondamentale: garantisce il giusto processo, il diritto di confrontarsi con i testimoni e la necessità dell'immediatezza nella valutazione della prova dichiarativa; motivazione usata per giustificare la necessità di rinnovazione della prova quando decisiva.
Massime di principio
- A seguito della modifica del 2024, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro sentenze di proscioglimento per determinate fattispecie: tali ricorsi sono ammissibili e possono condurre all'annullamento con rinvio.
- Se l'annullamento con rinvio è fondato su valutazioni della prova dichiarativa che erano alla base dell'assoluzione, il giudice di rinvio deve rinnovare l'istruttoria dibattimentale e procedere all'esame orale dei dichiaranti ritenuti decisivi per rispettare i principi di immediatezza e di contraddittorio.
- La rinnovazione della prova dichiarativa è richiesta ogniqualvolta la rivalutazione dell'attendibilità intrinseca dei testimoni sia decisiva per il possibile esito 'proscioglimento-condanna'; non basta la sola lettura dei verbali già raccolti.
- Il giudice di rinvio deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'originaria sentenza inappellabile quando la Cassazione annulla con rinvio, salvo specifiche eccezioni, per garantire imparzialità e corretto svolgimento del nuovo esame.
- La Corte deve valutare compiutamente le dichiarazioni della persona offesa; l'omessa o contraddittoria valutazione di tali dichiarazioni può integrare motivo di annullamento per vizio di motivazione.
- La garanzia costituzionale della presunzione di innocenza e i principi CEDU costituiscono limiti interpretativi all'azione del pubblico ministero: l'impugnazione non può tradursi in una possibilità di condanna senza assicurare all'imputato il diritto di confrontarsi oralmente con i testimoni decisivi.
- Le memorie difensive depositate tardivamente possono essere escluse come inammissibili; le scadenze procedurali vanno rispettate.
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