Cassazione Penale, Sentenza n. 25767/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto che ha confermato la misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e cauzione) sostenendo violazione di legge e vizi motivazionali: 1) la Corte distrettuale avrebbe ritenuto sussistenti indizi di partecipazione ad attività terroristica nonostante la riqualificazione, nel processo penale, del capo di imputazione da art. 270-bis a art. 270 c.p.; 2) errore di interpretazione perché l'art. 270 c.p. richiederebbe la commissione di delitti espressamente indicati, non riscontrati nel caso; 3) vizio motivazionale e violazione dell'art. 603 co.2 c.p.p. per il rifiuto di acquisire agli atti della prevenzione la documentazione del processo di merito che dimostrerebbe la cessazione dell'attività di proselitismo e la dissociazione del ricorrente; 4) omessa motivazione sulla richiesta subordinata di applicare una misura di prevenzione meno afflittiva.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Rileva che il sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione è limitato alla violazione di legge e non a vizi della motivazione salvo motivazione inesistente o meramente apparente. Conferma che la Corte distrettuale ha compiuto una valutazione autonoma e conforme dell'inquadramento di Rinaldi nella categoria di pericolosità di cui all'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 159/2011, fondandosi su plurimi e concreti elementi (organizzazione del sodalizio "Ordine di Hagarí", ruolo apicale del ricorrente, attività di proselitismo su canale Telegram Protocollo 4, rilevanti investigazioni e ordinanza cautelare non impugnata). Respinge le censure relative alla mancata acquisizione degli atti di merito come generiche e irrilevanti, e ritiene adeguata la misura applicata escludendo misure meno afflittive. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. d)
Definisce la categoria di pericolosità rilevante per misure di prevenzione (categoria relativa ad attività di tipo terroristico/eversione); la Corte l'ha ritenuta applicabile a Rinaldi sulla base di elementi di fatto indipendenti dalla riqualificazione penale
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 29
Sancisce l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale: l'accertamento della pericolosità può fondarsi su elementi diversi da quelli necessari per una condanna penale
codice penale, art. 270-bis
Norma richiamata nel provvedimento cautelare iniziale (parte della contestazione relativa ad associazione con finalità di terrorismo); la successiva riqualificazione in sede di merito non ha automaticamente annullato l'uso degli elementi investigativi ai fini della prevenzione
codice penale, art. 270
Norma relativa all'associazione di tipo diverso (riqualificazione operata dal giudice penale); la Corte di prevenzione ha ritenuto irrilevante, ai fini della pericolosità, la diversa qualificazione giuridica se i fatti rimangono accertati
codice penale, art. 604-bis, terzo comma
Contestazione relativa a propaganda e istigazione ideologica antisemita via canale Telegram; elemento utilizzato dalla Corte di prevenzione per valutare il grado di pericolosità sociale
codice di procedura penale, art. 603, comma 2
Norma invocata dal ricorrente per richiedere acquisizione di atti processuali; la Corte ha ritenuto la richiesta generica e non sopravvenuta/pertinente alla valutazione dell'attualità della pericolosità
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamato nel ragionamento sulla limitazione del sindacato della Cassazione in materia di motivazione; la Corte ricorda che la legittimità impugna violazioni di legge e non ogni vizio logico della motivazione
Massime di principio
- Il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: anche se la qualificazione giuridica del fatto cambia in sede penale, la prevenzione può basarsi su elementi di fatto desunti da indagini e ordinanze cautelari purché non vi sia sentenza di assoluzione che escluda definitivamente la condotta.
- In materia di misure di prevenzione la Corte di legittimità sindaca principalmente la violazione di legge; i rilievi sulla mera motivazione del giudice di merito sono ammessi in Cassazione solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente.
- La documentazione processuale va richiesta con istanze specifiche e circostanziate: la semplice indicazione di atti non sopravvenuti o la domanda generica di acquisizione può essere ritenuta irrilevante e rigettata.
- La prova di dissociazione o di cessazione dell'attività pericolosa deve essere documentata in modo chiaro e concreto; dichiarazioni generiche di distacco dalle idee o la mancata conoscenza di singoli documenti possono non essere idonee a mutare la valutazione della pericolosità.
- La conferma di misure preventive può fondarsi su plurimi elementi fattuali correlati (organizzazione, ruolo apicale, attività di proselitismo, uso di canali informatici): la sussistenza di tali elementi giustifica l'applicazione o la conferma della misura anche se alcuni profili giuridici vengono successivamente riqualificati.
- Per ottenere che la Cassazione esamini profili di motivazione o acquisizione di nuovi atti è utile che il ricorso indichi in modo puntuale il vizio di legge allegato e la rilevanza concreta degli elementi addotti ai fini dell'alterazione della decisione impugnata.
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