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Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 16175 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Esercizi alberghieri - Assoggettamento ad una tariffa superiore a quella delle civili abitazioni - Legittimità - Fondamento - Maggiore capacità produttiva - Fatto notorio - Attività stagionale - Irrilevanza - Rapporti tra le tariffe - Nozione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento TARSU relativo agli anni 2004-2008, contestando l'applicazione della tariffa prevista per alberghi, affittacamere, collegi, convitti, bar, ristoranti e pizzerie invece di quella, più favorevole, prevista per le abitazioni private. La ricorrente sosteneva che l'attività consistesse nella semplice locazione di appartamenti, che non fosse assimilabile a quella alberghiera e che l'inclusione nella stessa categoria di attività diverse violasse il criterio dell'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti. Contestava inoltre la motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la società al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. La Corte ha ritenuto inammissibile la contestazione sulla natura dell'attività, trattandosi di una questione di fatto, e ha confermato che il Comune poteva classificare il residence nella categoria delle attività alberghiere e applicare una tariffa superiore a quella delle abitazioni. È stata ritenuta legittima anche l'equiparazione, ai fini tariffari, di più gruppi di attività, purché coerente con il regolamento comunale e con la relazione tra tariffe e costi del servizio. La stagionalità dell'attività non esclude l'applicazione della tariffa, potendo eventualmente giustificare riduzioni specifiche se previste dal Comune.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68

    Attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare con regolamento la classificazione delle categorie e sottocategorie di locali e aree in base alla loro omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti. I gruppi indicati dalla norma hanno carattere orientativo e non impongono necessariamente tariffe differenti per ogni gruppo.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2

    La legittimità delle tariffe deve essere verificata considerando il rapporto tra le tariffe applicate e i costi del servizio, distinti secondo la loro classificazione economica, non mediante il semplice confronto tra le tariffe delle singole categorie.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    È richiamato quale conferma del criterio secondo cui la classificazione tariffaria può fondarsi sulla diversa capacità produttiva di rifiuti delle attività economiche.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione riguarda l'omesso, insufficiente o contraddittorio esame di un fatto storico controverso e decisivo, non la semplice critica all'interpretazione o applicazione delle norme giuridiche.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di correggere o integrare la motivazione della sentenza quando la decisione giuridica è corretta, anche se la motivazione è inadeguata.

Massime di principio

  • Un'attività ricettiva o turistico-alberghiera può essere assoggettata a una tariffa TARSU superiore a quella delle abitazioni private, perché la maggiore produzione potenziale di rifiuti è considerata un dato normalmente desumibile dalla natura dell'attività.
  • La denominazione formale degli immobili non è decisiva: occorre considerare l'uso effettivo e i servizi offerti. La gestione di appartamenti con servizi turistico-ricettivi può giustificare la classificazione come struttura alberghiera o assimilata.
  • La stagionalità dell'attività, di per sé, non impedisce l'applicazione della tariffa ordinaria prevista per la categoria; eventuali riduzioni dipendono dalla disciplina comunale e devono essere specificamente previste.
  • Il Comune dispone di un margine di discrezionalità nel raggruppare attività diverse nella stessa categoria tariffaria, purché la classificazione sia prevista dal regolamento e non sia manifestamente irragionevole rispetto alla produzione potenziale di rifiuti e ai costi del servizio.
  • In cassazione non è normalmente possibile rimettere in discussione la qualificazione concreta dell'attività o la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito; tali contestazioni devono essere adeguatamente proposte nei precedenti gradi di giudizio.
  • La legittimità della tariffa non si valuta soltanto confrontando l'importo applicato a un'attività con quello previsto per un'altra categoria, ma verificando la coerenza complessiva tra classificazione, potenzialità produttiva e costi del servizio.

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