Sentenza del 21/06/2019 n. 16704 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione aveva assoggettato a imposta proporzionale di successione e donazione, nonché a imposte ipotecaria e catastale, l'atto di dotazione del Trust Bomber, avente ad oggetto alcuni immobili destinati, alla scadenza del trust, ai figli della disponente. Il motivo denunciava la violazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, del D.Lgs. n. 346 del 1990, delle norme sulle imposte ipotecaria e catastale e dell'art. 53 Cost., sostenendo che la costituzione e la dotazione del trust producono soltanto segregazione patrimoniale e un trasferimento strumentale al trustee, senza un arricchimento stabile e attuale del beneficiario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza sfavorevole al contribuente pronunciata nei precedenti gradi e deciso nel merito annullando l'atto impositivo. Ha stabilito che la costituzione del vincolo di destinazione non costituisce un autonomo presupposto d'imposta e che, nel trust, l'imposizione proporzionale non può essere anticipata né all'atto istitutivo né all'atto di dotazione, poiché il trasferimento al trustee è temporaneo, vincolato e strumentale. L'imposta proporzionale può applicarsi, in linea generale, solo al trasferimento finale e stabile del bene al beneficiario, quando si realizza l'effettivo incremento patrimoniale. Le spese sono state compensate per l'esistenza di un precedente contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito dalla L. n. 286 del 2006
È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione
La norma non introduce un'autonoma imposta applicabile alla mera costituzione del vincolo di destinazione. Il riferimento ai vincoli comprende anche il trust, ma l'imposizione richiede comunque un effettivo trasferimento di ricchezza e un arricchimento stabile.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1
L'imposta sulle successioni e donazioni presuppone un trasferimento patrimoniale a titolo gratuito o liberale e un concreto arricchimento; tali elementi normalmente mancano nell'atto istitutivo e nella dotazione del trust.
Art. 53 della Costituzione
L'imposizione deve essere collegata a un'effettiva capacità contributiva. La mera segregazione dei beni e il trasferimento strumentale al trustee non costituiscono, di per sé, un indice sufficiente di ricchezza imponibile.
Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, art. 2, ratificata dalla L. n. 364 del 1989
Il trust comporta la segregazione dei beni in una massa distinta dal patrimonio del trustee, il quale li amministra secondo le disposizioni del trust nell'interesse dei beneficiari o per uno scopo determinato.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 9 della Tariffa, parte prima
La previsione residuale dell'imposta di registro proporzionale per gli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non si applica automaticamente alla dotazione del trust, poiché il trasferimento al trustee non è una prestazione onerosa né un'attribuzione patrimoniale definitiva.
D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 e 10 e relativa Tariffa
Le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale presuppongono un effettivo trasferimento di proprietà o di diritti reali immobiliari. Il trasferimento al trustee, se temporaneo e strumentale alla segregazione, non integra tale presupposto.
L. n. 112 del 2016, art. 6
La specifica esenzione prevista per i trust istituiti a favore di persone con disabilità non dimostra, a contrario, che tutti gli altri trust siano necessariamente soggetti a imposizione proporzionale immediata.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e L. n. 212 del 2000, art. 10-bis
L'Amministrazione può riqualificare l'operazione o contestare abuso o elusione quando il trust sia solo apparente o utilizzato per realizzare un trasferimento immediato diverso da quello formalmente dichiarato.
Massime di principio
- Nel trust, la tassazione proporzionale deve normalmente essere collegata al trasferimento finale e stabile dei beni al beneficiario, non alla mera istituzione del trust o alla loro assegnazione temporanea al trustee.
- La segregazione patrimoniale, l'intestazione formale al trustee e i suoi poteri gestori strumentali non equivalgono, da soli, a un trasferimento definitivo di ricchezza o a un arricchimento imponibile.
- La designazione del beneficiario già nell'atto istitutivo non comporta automaticamente l'imposizione proporzionale immediata: occorre verificare se vi sia un trasferimento effettivo, stabile e non meramente funzionale agli scopi del trust.
- Per le imposte ipotecaria e catastale, la misura proporzionale richiede un trasferimento reale e definitivo di proprietà o di diritti reali immobiliari; in mancanza, si applica in linea generale la misura fissa.
- Se l'operazione realizza in concreto un trasferimento immediato, definitivo o un arricchimento del trustee o di altro soggetto, il Fisco può procedere a una diversa qualificazione dell'atto, indipendentemente dalla denominazione formale di trust.
- La valutazione deve concentrarsi sugli effetti sostanziali dell'operazione e sulla presenza di un effettivo incremento patrimoniale, quale indice della capacità contributiva.
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