Cassazione Penale, Sentenza n. 19692/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pinto ha impugnato il rigetto, da parte del GIP e poi del Tribunale del riesame, della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, nel procedimento per reati connessi al traffico internazionale di stupefacenti (artt. 110, 61 n.5 e 11 cod. pen.; artt. 73 co.1, 80 co.2 d.P.R. 309/90). Il ricorrente ha dedotto la cessazione o l'affievolimento delle esigenze cautelari per il licenziamento dalla società MCT (ottobre 2023), la revoca del permesso di accesso alle aree portuali, problemi familiari e di salute, la sproporzione della custodia carceraria e l'illegittima valorizzazione del diritto al silenzio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibili nella sostanza le censure che chiedevano una rivalutazione fattuale delle esigenze cautelari (competenza del giudice di merito), e ha confermato la correttezza logico-giuridica dell'ordinanza impugnata che aveva motivatamente valutato persistenti esigenze cautelari: gravità del ruolo nel gruppo dedito all'importazione di ingenti quantitativi di stupefacente, capacità delinquenziale, familiarità con il narcotraffico, esistenza di contatti e disponibilità di strumenti di comunicazione criptati tra i complici. Ha ritenuto non idonei a fondare l'affievolimento della cautela né i sette mesi di carcerazione trascorsi né la condanna di primo grado (anzi quest'ultima confermerebbe la proporzionalità della misura). Ha altresì giudicato gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, inidonei a impedire riprese di contatti criminali. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e disposto trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co.1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello contro i provvedimenti cautelari; nel processo si è proceduto in sede di appello ex art. 310, ma la Corte precisa che la valutazione concreta delle esigenze cautelari resta di competenza insindacabile del giudice di merito
artt. 110, 61 n.5 e 11 cod. pen.
artt. 110, 61 n.5 e 11 cod. pen.
Indicano la partecipazione al reato e le circostanze aggravanti (concorso, recidiva o altre aggravanti): tali elementi sono stati richiamati per evidenziare la gravità della condotta e la capacità delinquenziale del ricorrente
d.P.R. 309/90, art. 73 co.1 e art. 80 co.2
art. 73, comma 1; art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90
Norme sul traffico di stupefacenti e sulle circostanze che aggravano la pena; richiamate per caratterizzare la rilevanza penale della condotta e l'entità della pena inflitta in primo grado
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione procedurale che prevede adempimenti del direttore dell'istituto penitenziario in conseguenza della pronuncia; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza per gli adempimenti previsti
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 (Di Iasi, Rv. 269884-01)
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01
Richiamata per il principio per cui la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto e degli indizi ai fini della misura cautelare
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti né riconsidera il peso degli indizi: può valutare solo questioni di diritto o vizi formali; le censure che chiedono una nuova valutazione delle esigenze cautelari sono, di norma, inammissibili o infondate
- La gravità della condotta e il ruolo organico nell'organizzazione dedita al narcotraffico costituiscono elementi particolarmente pregnanti a sostegno della custodia cautelare in carcere
- Circostanze personali come licenziamento, problemi di salute o difficoltà familiari non sono automaticamente idonee ad affievolire le esigenze cautelari: devono essere dimostrate come efficaci e concrete nel ridurre i rischi di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione del reato
- La pronuncia di condanna in primo grado e l'entità della pena possono essere valutate dal giudice di merito come conferma della proporzionalità e dell'attualità della misura carceraria
- Misure alternative (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) possono risultare inidonee se non sono accompagnate da garanzie concrete che impediscano i contatti con ambienti criminali (es. assenza di strumenti di comunicazione criptata tra i complici)
- L'esercizio del diritto al silenzio non costituisce di per sé motivo sufficiente per la custodia cautelare; tuttavia il comportamento processuale complessivo del prevenuto (atteggiamenti, relazioni, modalità di comunicazione con terzi) può essere valutato nel quadro complessivo delle esigenze cautelari
- Per ottenere un’effettiva possibilità di sostituzione della misura, la difesa deve fornire elementi nuovi, concreti e capaci di dimostrare l’effettivo e permanente affievolimento dei rischi cautelari
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