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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16532/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari in funzione di riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente, condannato in primo grado a 26 anni per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e per traffico di stupefacenti (art. 74 TU Stup.), ha contestato l'attualità delle esigenze cautelari, denunciando vizio di motivazione, l'erronea applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (sostanzialmente trattata come automatica), la mancata valutazione di misure meno afflittive e l'utilizzabilità/affidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare quelle di Arcangelo Vacca e altri), che a suo dire sono generiche e prive di riscontri individualizzanti; ha inoltre richiamato il c.d. "tempo silente" (lunga distanza temporale tra i fatti contestati e l'adozione del provvedimento) come elemento favorevole alla revoca o attenuazione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo (sindacato sul merito non ammissibile in questa sede) e infondati gli altri motivi. La Corte ha condiviso che, pur essendo la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di natura relativa e suscettibile di essere superata, il Tribunale ha adeguatamente valutato il cosiddetto "tempo silente" e ha indicato elementi concreti e ripetuti (dichiarazioni di vari collaboratori, nuove dichiarazioni di Arcangelo Vacca, frequentazioni con latitanti ritenuti parte del sodalizio, assenza di redditi leciti dichiarati) che giustificano l'attualità del pericolo di reiterazione. Ha inoltre rilevato che, per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis), sussiste una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e che le dichiarazioni etero-accusatorie multiple possono offrire reciproco riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Conseguentemente la custodia è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato di associazione di tipo mafioso; la pronuncia ritiene che per tale titolo di reato sussista la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo specifici elementi che dimostrino il contrario.

  • art. 74 TU Stup.

    Norma sul traffico di sostanze stupefacenti; rilevante nella valutazione complessiva del pericolo di reiterazione, specie se aggravata dal metodo mafioso (richiamato art. 7 legge 203/1991).

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 2, comma 3, comma 2-bis)

    Disciplina le esigenze cautelari; la Corte conferma che la presunzione prevista dal comma 3 è relativa (non assoluta) e può essere superata da elementi oggettivi, ma il 'tempo silente' da solo non basta a dimostrare l'irreversibile allontanamento dal sodalizio e va valutato espressamente dal giudice insieme ad altri elementi.

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma 3 e 4)

    Regola i riscontri tra dichiarazioni di collaboratori di giustizia; la sentenza afferma che dichiarazioni etero-accusatorie plurime possono costituire reciproco elemento di riscontro utile a fondare le esigenze cautelari.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Citato in relazione ai profili di utilizzabilità e valutazione delle dichiarazioni; la Corte non ha ritenuto sussistente un vizio tale da escludere l'uso cautelare delle dichiarazioni qui valutate.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di sintesi delle motivazioni in cassazione; la Corte ha riassunto i motivi nei limiti previsti da tale norma.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle formalità da eseguire a seguito del provvedimento; la Corte ha ordinato gli adempimenti di cancelleria conseguenti al rigetto, in particolare quelli relativi all'esecuzione della misura.

  • art. 7 legge 203/1991

    Riferimento all'aggravante per metodo mafioso nei reati di traffico di stupefacenti, che incide sulla gravità del titolo di reato e sulla valutazione delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • In procedimenti per reati di tipo mafioso (art. 416-bis) la custodia cautelare in carcere gode di una presunzione di adeguatezza che, pur non essendo assoluta in senso processuale, richiede elementi concreti e robusti per essere superata.
  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è relativa: il "tempo silente" (lunga distanza temporale dai fatti) deve essere valutato dal giudice ma, da solo, non prova l'irreversibile allontanamento dall'associazione; è necessario produrre elementi oggettivi che dimostrino la cessazione della pericolosità.
  • Le dichiarazioni plurime di collaboratori di giustizia possono costituire reciproco riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, e, se coerenti e dotate di riferimenti concreti, possono sostenere la valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione.
  • Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: non si procede a nuova valutazione di merito degli elementi probatori ma si verifica che la motivazione del giudice di merito sia coerente, completa e logica; censure meramente critiche sul merito sono inammissibili.
  • Per escludere la custodia cautelare e adottare misure meno afflittive occorre una motivazione puntuale che dimostri in concreto l'idoneità di tali misure a neutralizzare il rischio di reiterazione; non basta l'affermazione generica della distanza temporale dai fatti.
  • Per contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore occorre mostrare, con argomenti specifici, la loro contraddittorietà o la mancanza di riscontri: l'assenza apparente di riscontri non esclude automaticamente la valutazione favorevole del giudice quando risultino più dichiarazioni coerenti tra loro.

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