Ordinanza n. 2342/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di mancata iscrizione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità adottato dalla Cabina di Regia della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità in data 19.12.2025 e comunicato in pari data; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi iscritta alla Rete del Lavoro Agricolo di qualità; e per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati alla ricorrente in conseguenza dell'illegittimo atto impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di mancata iscrizione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità adottato dalla Cabina di Regia il 19 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato il provvedimento di mancata iscrizione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'accertamento del diritto all'iscrizione e il risarcimento dei danni. A fondamento della domanda cautelare, il ricorso contestava presumibilmente la legittimità della mancata iscrizione; tuttavia, dall'ordinanza emerge soltanto che all'impresa erano stati contestati l'illecito amministrativo previsto dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 66/2003, ritenuto non regolarizzabile, e l'illecito previsto dall'art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. n. 112/2008, rispetto al quale non risultava effettuata la prescritta regolarizzazione.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, requisito necessario per concedere la sospensione. In particolare, ha considerato ostativa all'iscrizione la contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 66/2003, ritenuto non regolarizzabile, nonché la mancata regolarizzazione dell'illecito previsto dall'art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. n. 112/2008. Tali circostanze hanno escluso, allo stato degli atti, il requisito richiesto dall'art. 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 91/2014 per l'iscrizione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità. La domanda cautelare è stata quindi respinta; l'ordinanza non definisce nel merito le domande di annullamento, accertamento e risarcimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la sospensione è stata negata per carenza del fumus boni iuris.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 66/2003
Prevede l'illecito amministrativo contestato all'impresa e ritenuto non regolarizzabile dal TAR nella valutazione cautelare.
art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. n. 112/2008
Individua l'ulteriore illecito contestato, rispetto al quale il TAR ha rilevato la mancata prescritta regolarizzazione.
art. 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 91/2014
Prevede il requisito ritenuto necessario per l'iscrizione dell'impresa alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità; il requisito è stato considerato carente per le irregolarità contestate.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, alla sommaria delibazione, non risulti il fumus boni iuris, anche senza procedere a una definizione piena delle ulteriori domande di merito.
- Ai fini dell'iscrizione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, la contestazione di un illecito amministrativo non regolarizzabile e la mancata regolarizzazione di un ulteriore illecito ostano, allo stato della valutazione cautelare, alla sussistenza del requisito previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 91/2014.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 860/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →