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Sentenza

Sentenza n. 1893/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 386/2024 pubblicata in data 28 novembre 2024, emessa dal Tribunale di Alessandria, Sezione lavoro, notificata il 26 dicembre 2024 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Alessandria del 23 aprile 2026;

Giustizia amministrativa202600946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 386/2024 del Tribunale di Alessandria, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto crediti relativi alla carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del giudicato e il pagamento delle somme liquidate per la carta docente: complessivamente € 2.000,00 per una docente, € 1.000,00 per un'altra ed € 500,00 per la terza, oltre agli interessi legali dalla sentenza ottemperanda fino al saldo e alla rivalutazione monetaria richiesta ai sensi della l. 724/1994. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente. La domanda si fonda sull'omesso pagamento nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha rilevato che la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, che alla data del ricorso era decorso infruttuosamente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che l'omessa ottemperanza non era contestata. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza; il compenso commissariale è stato ritenuto compreso in quello già percepito presso l'amministrazione di appartenenza. Il TAR ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e alla refusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all'amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale e può fissare un termine per l'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d. l. 31 dicembre 1996, n. 669.

    L'azione di ottemperanza è stata ritenuta proponibile dopo l'infruttuoso decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 114 c.p.a.

    Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

    A fronte del rischio di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro il termine stabilito.

  • art. 93 c.p.c.

    Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme, verificati il passaggio in giudicato, la rituale notificazione e l'infruttuoso decorso del termine dilatorio applicabile, il giudice ordina il pagamento entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, con funzioni sostitutive per il caso di mancato adempimento entro il termine assegnato, indicandone compiti e termine per provvedere.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il compenso per l'attività commissariale può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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