Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26444/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

MENNELLA proponeva incidente di esecuzione chiedendo il riconoscimento del vincolo della continuazione tra numerose condanne definitive per reati connessi al contrabbando di T.L.E. e reati tributari (elencati in vario modo nell'istanza originaria e in una successiva memoria del 16/01/2025, raggruppati in gruppi A-D). L'istanza originaria conteneva dieci sentenze; la memoria indicava ulteriori sentenze e proponeva riconoscimenti di continuazione per quattro gruppi di reati. Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto la continuazione solo per il gruppo A (due sentenze), ha escluso dal suo esame i reati indicati nelle memorie per i gruppi C e D ritenendoli non inseriti nell'istanza originaria, e ha rigettato la domanda di continuazione rispetto alle prime dieci sentenze per eccessivo intervallo temporale e diversa ubicazione dei reati. MENNELLA impugnava per vizio di motivazione sostenendo che il giudice non aveva valutato correttamente l'identità tipologica, la prossimità temporale/territoriale e che l'esame delle domande nuove formulate in memoria non era precluso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto in parte il ricorso. Ha rilevato vizi di diritto e di motivazione: il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto prima chiarire con precisione l'oggetto della domanda confrontando le sentenze indicate nell'istanza originaria, nella memoria e nell'ordine di esecuzione; ha errato escludendo dall'esame le domande formulate in memoria (principio secondo cui il giudizio di esecuzione non è soggetto al principio devolutivo e quindi può esaminare domande nuove, garantendo comunque il contraddittorio); ha valutato erroneamente il fattore temporale prendendo solo a raffronto il primo e l'ultimo evento senza considerare la possibile continuità di singoli sottoinsiemi di reati temporalmente prossimi; ha dato eccessivo rilievo alla diversità dei luoghi non considerando che la maggior parte dei reati era commessa a Torre del Greco (distanza da Napoli 19 km). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa al rigetto parziale dell'istanza di continuazione e ha rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame comprensivo anche dei reati del gruppo C indicati nella memoria del 16/01/2025, attenendosi ai principi di diritto richiamati.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 43 del 1973

    Le sentenze impugnate riguardano reati tipicamente riconducibili al contrabbando di T.L.E. (art. 291-bis e, verosimilmente per refuso, art. 296 del DPR 43/1973); nel testo si osserva che la menzione di "art. 296 c.1 cod. pen." appare un refuso essendo la pena irrisoria rispetto all'art. 296 cod. pen. (offesa a Capi di Stato).

  • d.P.R. n. 633 del 1972

    Norme del DPR 633/1972 richiamate nelle sentenze come riferimenti a violazioni di natura tributaria/IVA, integrate nelle condanne per alcuni reati contestati.

  • art. 296 c.1 cod. pen. (citato nel provvedimento)

    Nel provvedimento è citata la norma, ma la Corte nota che probabilmente si tratta di un refuso e che la fattispecie realmente contestata nelle molte sentenze è quella di contrabbando (DPR 43/1973).

  • Giurisprudenza - principio sul procedimento di esecuzione

    Sez. 1, n. 1229 del 11/11/2020 (Marseglia); Sez. 1, n. 51053 del 13/07/2017 (Palau Giovannetti)

    Il procedimento di esecuzione non è un giudizio di impugnazione e non è soggetto al principio devolutivo: il giudice dell'esecuzione deve decidere anche sulle domande nuove proposte con memoria, purché sia garantito il diritto del pubblico ministero a formulare controdeduzioni.

  • Giurisprudenza - necessità di valutare sottogruppi temporali

    Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023 (Kriz)

    L'ampio arco temporale entro cui sono commessi più reati non esclude a priori il riconoscimento della continuazione: il giudice deve verificare se, all'interno del periodo, esistono gruppi cronologicamente prossimi con identità tipologica, causale o contiguità spaziale che giustifichino la continuazione.

  • Corte Costituzionale

    Richiamata nella pronuncia per stabilire che, in caso di annullamento, il nuovo esame deve essere svolto da diverso organo giudicante (diversa persona fisica).

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione il giudice può e deve esaminare anche le domande nuove formulate con memoria, a condizione che sia garantito il contraddittorio (termine per le controdeduzioni dell'organo pubblico).
  • Un ampio arco temporale complessivo non esclude il riconoscimento della continuazione: il giudice deve verificare l'esistenza di sottogruppi di reati cronologicamente prossimi e con identità tipologica o causalità comune.
  • La valutazione del fattore temporale non può limitarsi a confrontare il primo e l'ultimo evento: è necessario analizzare la sequenza e la vicinanza degli eventi intermedi per individuare eventuali matrici uniche deliberative.
  • La diversità dei luoghi non è di per sé ostativa: la contiguità spaziale va valutata nel contesto (distanze brevi, come 19 km, e la maggior concentrazione in un unico centro rendono irrilevante la presunta differenza territoriale).
  • In presenza di errori motivazionali o di omissione nell'esame delle domande, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio; il nuovo esame deve essere svolto da diversa composizione giudicante.
  • Chi formula una memoria integrativa nell'incidente di esecuzione deve comunque predisporre l'elenco preciso delle sentenze/reati e il giudice deve raffrontare sistematicamente le elencazioni (istanza originaria, memoria, ordine di esecuzione) per evitare confusione e omissioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.