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Sentenza

Sentenza n. 16871/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202311072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale della Basilicata che ha individuato gli elenchi dei fornitori di dispositivi medici soggetti al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, con gli atti presupposti di certificazione del superamento del tetto e le linee guida ministeriali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, fornitrice di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale, ha impugnato la deliberazione regionale del 30 marzo 2023 e i relativi allegati, nonché gli atti presupposti, inclusi i provvedimenti delle aziende sanitarie di validazione dei fatturati 2015-2018, i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni e la circolare ministeriale, contestando la determinazione a proprio carico degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa nel quadriennio. Ha dedotto vizi propri degli atti regionali e l’illegittimità derivata dagli atti ministeriali presupposti. Il testo non specifica ulteriormente le singole censure di legittimità. In udienza la società ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025 e di avere pagato l’importo ridotto, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i vizi dedotti contro gli atti regionali e quelli presupposti. Ha respinto la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, poiché non risultava agli atti che l’amministrazione locale avesse accertato, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, l’effettivo versamento degli importi ridotti. Ha invece dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo che l’adesione al meccanismo e il pagamento rappresentato dalla ricorrente incidessero sull’interesse alla decisione, determinando una pronuncia processuale. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    non risultando agli atti di causa che l’amministrazione locale abbia accertato ai sensi del citato art. 7, l’avvenuto effettivo versamento da parte di DRM degli importi pari alla quota ridotta ivi stabilita.

    L’adesione al meccanismo di definizione e il pagamento della quota ridotta, in assenza dell’accertamento dell’effettivo versamento da parte dell’amministrazione locale previsto dall’art. 7, incidono sull’interesse alla decisione ma non consentono di dichiarare cessata la materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il Collegio ritiene che - avendo la ricorrente evidenziato di aver provveduto al pagamento dell’importo ridotto ai sensi del richiamato dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l n. 95/2025, come convertito - il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm.

    La sopravvenienza che fa venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso, anche quando non ricorrono i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente rappresenta una sopravvenienza che determina il venir meno del proprio interesse alla decisione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza che il giudice debba esaminare le censure di merito.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla sola base della dichiarazione del ricorrente di aver pagato un importo ridotto previsto da un meccanismo normativo, se la disciplina richiede un accertamento dell’effettivo versamento da parte dell’amministrazione e tale accertamento non risulta agli atti; la sopravvenienza può tuttavia determinare l’improcedibilità per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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