Ordinanza n. 6599/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di sospensione cautelare d'urgenza dal servizio ai sensi dell'art. 143, comma 5, d.lgs. n. 267/2000
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministro dell'Interno del 17 ottobre 2024, notificato il 5 novembre 2024, con il quale è stata disposta la sua sospensione cautelare d'urgenza dal servizio ai sensi dell'art. 143, comma 5, d.lgs. n. 267/2000. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i motivi specifici di ricorso né le singole censure dedotte. Il giudice ha rilevato che il provvedimento impugnato richiama una relazione della Commissione di indagine, una proposta del Prefetto e una nota della Prefettura, ritenendo necessario acquisire tali atti per la decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha disposto un'integrazione istruttoria a carico del Ministero dell'Interno, ordinando l'acquisizione, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione se anteriore, della relazione della Commissione di indagine dell'11 giugno 2024, limitatamente alla parte relativa alla posizione del ricorrente o agli elementi utilizzati per adottare il provvedimento; della proposta del Prefetto di Vibo Valentia del 24 luglio 2024; e della nota della Prefettura di Vibo Valentia del 23 agosto 2024. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 13 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 143, comma 5, d.lgs. n. 267/2000
sospensione cautelare d'urgenza dal servizio
La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento ministeriale impugnato; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione su un ricorso di annullamento, risultano rilevanti atti richiamati nel provvedimento impugnato ma non integralmente disponibili al giudice, il tribunale può disporne l'acquisizione istruttoria presso l'amministrazione che li detiene.
- L'ordine istruttorio può essere circoscritto alle parti degli atti necessarie a ricostruire la posizione del ricorrente e gli elementi concretamente utilizzati dall'amministrazione nell'adozione del provvedimento impugnato.
- L'ordinanza istruttoria non comporta una decisione sull'illegittimità dell'atto impugnato né anticipa l'esito del giudizio di annullamento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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