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Sentenza

Sentenza n. 12854/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 299 del 19/12/2022, ordinanza di pagamento sanzione pecuniaria di € 11.000,00 ai sensi dell’ART. 15 comma 3 della L.R. 15/08 ed ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001, notificata il 28/12/2022 e della presupposta ordinanza n. 81 del 20.05.2022 e di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.

Giustizia amministrativa202305363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di pagamento di una sanzione pecuniaria di € 11.000,00 e presupposta ordinanza di demolizione relativa a presunti abusi edilizi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 299 del 19 dicembre 2022, con la quale il Comune di Nettuno le aveva ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria di € 11.000,00 ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l.r. 15/2008 e dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, nonché la presupposta ordinanza-ingiunzione di demolizione n. 81 del 20 maggio 2022. Gli interventi contestati consistevano nel cambio di destinazione d’uso da locale tecnologico ad abitazione, nella realizzazione di una tettoia o pergolato sul terrazzo e nella realizzazione di una botola e di una scala per collegare direttamente l’unità immobiliare al vano scala condominiale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rappresentato l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune ha successivamente revocato l’ordinanza di demolizione, riconoscendo che alcuni presupposti dell’originaria contestazione erano parzialmente erronei: il pergolato, dotato di lamelle orientabili e semplicemente poggiato o zavorrato sul terrazzo, poteva essere qualificato come intervento di edilizia libera, mentre il vano scala risultava modificato mediante rimozione del portone blindato. La ricorrente ha quindi chiesto, in subordine, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse o di cessazione della materia del contendere, oltre all’accertamento della soccombenza virtuale del Comune.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la revoca dell’ordinanza di demolizione n. 81/2022 aveva fatto venir meno l’atto presupposto dell’ordinanza sanzionatoria n. 299/2022 e, conseguentemente, anche gli elementi e le circostanze sui quali quest’ultima si fondava. La revoca aveva inoltre riconosciuto, almeno parzialmente, l’erroneità della qualificazione originaria degli interventi edilizi. Pur non pronunciando l’annullamento nel merito per il venir meno dell’oggetto del giudizio, il Tribunale ha accolto la richiesta di accertamento della soccombenza virtuale e ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali, quantificate in € 2.500,00 oltre oneri di legge, poiché l’ordinanza di demolizione era stata adottata in presenza di un evidente difetto di istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, l.r. 15/2008

    Base normativa della sanzione pecuniaria edilizia impugnata; il provvedimento sanzionatorio è stato ritenuto caducato per il venir meno dell’ordinanza presupposta.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Base normativa richiamata per l’ordinanza di demolizione relativa agli interventi edilizi contestati; la revoca dell’ordinanza ha determinato il venir meno dell’atto presupposto della sanzione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Norma processuale richiamata nello svolgimento del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione revoca l’atto repressivo presupposto di un successivo provvedimento sanzionatorio, viene meno anche il fondamento di quest’ultimo e il giudizio avente a oggetto entrambi gli atti può concludersi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La revoca dell’atto presupposto può assumere rilievo ai fini della soccombenza virtuale quando evidenzia l’erroneità, anche parziale, della qualificazione amministrativa degli interventi contestati.
  • L’adozione di un’ordinanza edilizia repressiva in presenza di un evidente difetto di istruttoria giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese processuali anche quando, per effetto della revoca dell’atto impugnato, non sia più necessaria una pronuncia di annullamento nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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