Sentenza del 30/01/2015 n. 510 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli - Studi di settore- Società - Breve lasso di tempo di operatività - Politica di prezzi contenuti - Validità dell'accertamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato la legittimità dell'accertamento induttivo basato sugli studi di settore, sostenendo che l'attività era stata avviata da appena uno o due mesi e che i prezzi praticati erano contenuti proprio per favorire l'avviamento commerciale. Ha inoltre evidenziato la regolarità della contabilità e l'esiguità dello scostamento rispetto ai risultati presunti dagli studi di settore.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto illegittimo e quindi annullato. Il breve periodo di operatività non consentiva di presumere il regolare e ordinario svolgimento dell'attività economica necessario per applicare gli studi di settore. La contabilità regolare, il minimo scostamento percentuale e l'assenza di ulteriori elementi specifici forniti dall'Ufficio rendevano insufficiente il solo risultato degli studi di settore a fondare la pretesa tributaria.
Norme richiamate
Studi di settore
Gli studi di settore costituiscono uno strumento presuntivo che può concorrere a fondare l'accertamento, ma la loro applicazione deve essere coerente con le concrete condizioni dell'attività e non è sufficiente, da sola, quando l'impresa si trova in una fase iniziale e mancano ulteriori elementi individualizzanti.
Massime di principio
- Gli studi di settore non dovrebbero essere applicati in modo automatico a un'impresa appena avviata, poiché i primi mesi possono essere caratterizzati da costi di avviamento, clientela ancora da acquisire e politiche commerciali non rappresentative della gestione ordinaria.
- La mera non congruità o lo scostamento dagli studi di settore non è normalmente sufficiente, soprattutto se lo scostamento è minimo e la contabilità risulta regolare.
- Il contribuente può rafforzare la propria difesa documentando la data effettiva di avvio, le campagne promozionali, i prezzi praticati, i costi di avviamento e le ragioni economiche dello scostamento.
- L'Amministrazione finanziaria deve considerare le specifiche circostanze dell'impresa e fornire ulteriori elementi concreti quando le condizioni dell'attività rendono non rappresentativi i parametri ordinari degli studi di settore.
- La decisione riguarda la sufficienza degli elementi presuntivi nel caso concreto e non implica che gli studi di settore siano sempre inutilizzabili nei confronti delle imprese di nuova costituzione.
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