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Sentenza

Sentenza del 18/02/2020 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Questionario - Redazione del processo verbale di costatazione - Necessità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva rideterminato induttivamente i ricavi derivanti dalla vendita di unità immobiliari (anno 2008) ritenendo incongruità e difformità dei prezzi dichiarati rispetto a valori medi, e aveva contestato maggiori ricavi per complessivi importi (in parte poi sanati da autotutela). La contribuente eccepiva l'omessa redazione del processo verbale di constatazione (PVC) a chiusura delle indagini e produceva documentazione per giustificare le diverse valutazioni di prezzo; l'Ufficio sosteneva che l'accertamento si era basato su questionario e che, data la reticenza e le forti discrepanze, era legittimo procedere induttivamente ex art.39 DPR 600/73.

La decisione

In grado d'appello la Commissione ha ritenuto corretto l'assunto dell'Ufficio che l'accertamento svolto tramite questionario non obbliga alla redazione del PVC (conformità al principio espresso dalla Cassazione n.7598/2014) e che, in presenza di risposte reticenti e forte divario di prezzi tra immobili similari, l'Ufficio può procedere con accertamento induttivo. Tuttavia il Collegio ha verificato la documentazione presentata per la maggior parte degli immobili (variabili tecnologiche, non contestualità delle vendite, condizioni di mercato) e ha annullato l'accertamento per quegli immobili. Per tre appartamenti (venduti ai sigg. L., C., A.) la contribuente non aveva fornito giustificazioni: per tali beni è stato confermato definitivamente l'accertamento di maggiori ricavi per euro 38.580,28. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del contribuente) - art.12

    Il Collegio interpreta la normativa nel senso che non esiste un obbligo di redigere il PVC quando l'accertamento è svolto mediante questionario: questa modalità comporta una minore invasività e quindi una tutela formale differenziata rispetto alla verifica in loco.

  • DPR 29 settembre 1973, n.600 - art.39 co.1 lett. d

    Consente all'Ufficio di rideterminare induttivamente ricavi o compensi sulla base di elementi e presunzioni. Il Collegio ha ritenuto legittimo l'uso di tale potere qualora emergano elementi oggettivi (reticenza al questionario, marcato divario di prezzi) che rendono attendibile l'accertamento induttivo.

  • DPR 29 settembre 1973, n.600 - artt.32 e 33

    Richiamati in relazione alle modalità di verifica: il Collegio sostiene che le formalità connesse al PVC non sono necessariamente imposte quando la verifica è eseguita tramite questionario.

  • DPR 26 ottobre 1972, n.633 - art.52

    Richiamato dall'Ufficio in tema di procedure di accertamento; interpretato dal Collegio in senso coerente alla non obbligatorietà del PVC in caso di accertamento tramite questionario.

  • Cassazione - sentenza n.7598/2014

    Giurisprudenza di riferimento: la Suprema Corte ha affermato che l'accertamento basato su questionario non impone la redazione del PVC; il Collegio si allinea a tale principio.

  • Cassazione - sentenza n.32129/2018

    Richiamata per il principio secondo cui l'accertamento fondato su incongruità dei prezzi richiede scostamenti sensibili o livelli di irragionevolezza; il Collegio considera questo parametro nella valutazione dell'accertamento induttivo.

  • Codice di Procedura Civile - art.112

    Menzi onato dalla contribuente in tema di motivazione e principi decisionali; il Collegio osserva che può svolgere una valutazione di merito sostitutiva se adeguatamente motivata, ma ritiene superflua l'azione sostitutiva nel caso concreto.

Massime di principio

  • L'accertamento effettuato tramite questionario non comporta automaticamente l'obbligo di redigere il processo verbale di constatazione (PVC); la mancanza del PVC non invalida di per sé l'accertamento svolto con questionario.
  • L'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo ex art.39 DPR 600/73 quando emergono elementi concreti quali risposte reticenti, forti discrepanze tra prezzi di immobili ritenuti comparabili e altri indici attendibili.
  • La contribuente deve fornire documentazione e giustificazioni specifiche per spiegare significative differenze di prezzo (caratteristiche tecniche, condizioni, tempistica della vendita, motivazioni dell'acquirente, crisi di mercato); l'assenza di giustificazioni può portare al mantenimento dell'accertamento per quei beni.
  • È possibile una valutazione mista: il giudice può annullare l'accertamento per gli immobili adeguatamente giustificati e confermarlo per quelli non documentati, con conseguente parziale soccombenza di entrambe le parti.
  • Per ottenere l'annullamento dell'accertamento basato su incongruità di prezzi è necessario dimostrare che le differenze non sono 'sensibili' o non irragionevoli; la mera esposizione di prezzi diversi non basta senza elementi probatori.
  • Questioni procedurali (es. notifiche e rappresentanza) possono essere superate se è dimostrata la ricezione e il mandato; le spese processuali possono essere compensate in caso di soccombenza reciproca parziale.

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