Cassazione Civile, Sentenza n. 4252/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio la carenza di legittimazione attiva del controricorrente (Montalegre) all'impugnazione dell'avviso notificato alla società e, per tal motivo, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. In considerazione del rilievo d'ufficio, la Corte ha altresì disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza favorevole a Fabio Montalegre circa un avviso di accertamento (IRPEG, IRAP e IVA anno 2004) notificato a RCA Sud s.r.l. Il tema principale emerso in Cassazione è la legittimazione ad agire: Montalegre aveva impugnato l'avviso di accertamento in proprio, benché l'atto fosse stato notificato alla società da lui rappresentata, sollevando il problema se il rappresentante possa validamente impugnare in proprio un atto indirizzato alla società
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni nella l. 18 dicembre 2020, n. 176 (richiamato procedimentalmente)
Citazione formale relativa alla modalità di svolgimento dell'udienza pubblica in cui è stata discussa la causa; non incide sul merito della legittimazione
art. 380-bis cod. proc. civ. (memoria ex art. 380 bis.1 citata negli atti)
Riferimento procedurale alla produzione documentale/memorie in Cassazione; non rilevante ai fini della decisione sulla legittimazione
Cass. n. 7776 del 27/03/2017 (giurisprudenza richiamata)
Principio secondo cui la 'legitimatio ad causam' attiva e passiva riguarda la titolarità del potere di promuovere o subire il giudizio; il difetto di legittimazione costituisce 'error in procedendo' ed è rilevabile d'ufficio
Cass. S.U. n. 2951 del 16/02/2016 (giurisprudenza richiamata)
Conferma che il difetto di legittimazione, se desumibile dagli atti, può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo
Massime di principio
- Un atto tributario notificato a una società deve essere impugnato dalla società stessa; il legale rappresentante che agisca in proprio, senza rappresentanza formale della società, può essere privo di legittimazione attiva
- La legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) è una questione di ordine pubblico processuale: il suo difetto costituisce 'error in procedendo' ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
- Se il difetto di legittimazione è accertato dalla Corte di legittimità, la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio quando non sia possibile rimuovere il vizio con un nuovo esame del merito (cassazione senza rinvio)
- In presenza di rilievo d'ufficio sulla legittimazione, è possibile la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti
- Per evitare rischi procedurali, nelle impugnazioni di atti diretti a una persona giuridica occorre esplicitare e documentare la qualità con cui si agisce (atto in nome e per conto della società, procura speciale, delibera societaria, ecc.); in alternativa valutare se l'atto colpisce direttamente il rappresentante a titolo personale
- Eccezioni: il rappresentante può agire in proprio se l'atto riguarda la sua responsabilità personale o se esiste conferimento di procura/autorizzazione idonea a costituirne la legittimazione
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