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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/81

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/81 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R0081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni in Unione di prodotti stagnati originari della Cina, al termine di un'istruttoria che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e nesso di causalità. La Commissione ha applicato il metodo del valore normale costruito ex articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, individuando la Malaysia come paese rappresentativo e utilizzando dati di riferimento esenti da distorsioni. Sono previste aliquote differenziate per i produttori esportatori collaboranti, un'aliquota residuale per gli altri esportatori cinesi, nonché formalità documentali e garanzia all'importazione.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati, classificati nei codici NC 7210 11 00, 7210 12, ex 7210 70, 7210 90 40, ex 7210 90 80, 7212 10 ed ex 7212 40, e nei corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. Riguarda i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, con aliquote differenziate per alcuni produttori esportatori collaboranti e un'aliquota residuale per tutte le altre importazioni cinesi. La misura ha natura provvisoria, si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore ed è accompagnata da obblighi documentali per ottenere le aliquote individuali; le importazioni sono inoltre soggette a costituzione di garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. Il regolamento dispone la cessazione della registrazione delle importazioni istituita in precedenza e conserva i dati già raccolti in vista di eventuali misure definitive.

Dazio antidumping provvisorio sui prodotti stagnati originari della Cina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/81 istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione fonda il provvedimento su un'inchiesta avviata il 16 maggio 2024 a seguito di denuncia di EUROFER e conclude, in via provvisoria, per l'esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e di un nesso causale tra le importazioni cinesi e il pregiudizio riscontrato.

Ambito dell'inchiesta e definizione del prodotto

Il prodotto oggetto dell'inchiesta comprende prodotti stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati, classificati nei codici NC indicati nel dispositivo e nei relativi codici TARIC. La Commissione precisa che si tratta di materiali da imballaggio impiegati soprattutto per la produzione di lattine. Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC; il prodotto simile è quello fabbricato nell'Unione e quello venduto sul mercato interno cinese, ritenuti aventi le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi.

Questioni di definizione del prodotto

Nel corso del procedimento sono state chieste esclusioni per i prodotti stagnati a doppia riduzione e per i prodotti stagnati imbutiti e stirati. La Commissione ha respinto in via provvisoria entrambe le richieste, rilevando che non sono state fornite prove sufficienti di caratteristiche fisiche, chimiche o tecniche tali da giustificare un'esclusione. Ha inoltre osservato che tali prodotti rientrano nella definizione contenuta nell'avviso di apertura e che le norme tecniche richiamate non sono esclusive di tali varianti di prodotto.

Procedura, campionamento e verifiche

L'inchiesta è stata condotta con campionamento dei produttori dell'Unione e dei produttori esportatori cinesi. Il campione dell'industria dell'Unione è stato confermato come rappresentativo; per gli importatori indipendenti non è stato ritenuto necessario il campionamento; per i produttori esportatori cinesi è stato selezionato un campione di tre società. La Commissione ha inoltre inviato questionari al governo della RPC, agli esportatori, ai produttori dell'Unione, agli importatori e agli utilizzatori, eseguendo visite di verifica presso varie imprese in Cina e nell'Unione.

Metodo di determinazione del valore normale

La Commissione ha ritenuto appropriato applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in ragione dell'esistenza di distorsioni significative nell'economia cinese, in particolare nel settore siderurgico e nelle catene di fornitura collegate. Ha quindi escluso l'uso dei prezzi e dei costi interni cinesi e ha costruito il valore normale sulla base di costi di produzione e di vendita esenti da distorsioni, comprensivi di SGAV e profitti congrui.

Distorsioni significative in Cina

La Commissione richiama un quadro sistemico di distorsioni in Cina: forte presenza statale nel settore dell'acciaio, influenza del PCC nelle imprese, politiche industriali che orientano la produzione verso obiettivi governativi, distorsioni nei mercati finanziari, nella manodopera, nelle materie prime, nel diritto fallimentare e nell'allocazione dei terreni. Tali circostanze avrebbero impedito che i prezzi e i costi interni riflettessero libere forze di mercato, rendendo necessario il ricorso a valori di riferimento esterni.

Scelta del paese rappresentativo e fonti di riferimento

Tra i possibili paesi rappresentativi inizialmente esaminati figuravano Argentina, Brasile, Malaysia, Thailandia e Turchia. La Commissione ha escluso il Brasile per mancanza di redditività del produttore individuato, la Turchia per l'incidenza di importazioni russe sui prezzi dei principali fattori produttivi e l'Argentina per l'assenza di importazioni di acciaio laminato a freddo rilevanti. Ha quindi individuato la Malaysia come paese rappresentativo appropriato e ha utilizzato Perusahaan Sadur Timah Malaysia (Perstima) come fonte iniziale per SGAV e profitti, salvo poi sostituire il profitto con quello di Alliance Steel (M) Sdn. Bhd., ritenuto congruo.

Valori di riferimento per i fattori produttivi

Per il calcolo del valore normale la Commissione ha usato in prevalenza la banca dati GTA, integrata da fonti internazionali come Fastmarkets e da fonti malesi per lavoro ed energia. Sono stati determinati valori per materie prime principali, lavoro, energia elettrica, gas, acqua e sottoprodotti. Alcuni fattori di consumo trascurabile sono stati raggruppati come "materiali di consumo". Per SGAV è stato applicato un 6,6 % e per il profitto un 8,1 %, entrambi riferiti alla società malese prescelta per il segmento siderurgico.

Prezzo all'esportazione, confronto e aggiustamenti

Per i produttori esportatori che vendevano direttamente nell'Unione è stato preso il prezzo effettivamente pagato o pagabile; per quelli che vendevano tramite società collegate è stato ricostruito il prezzo sulla base del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, con adeguamenti per costi da importatore e profitto teorico. Il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica, con aggiustamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, imballaggio, costi del credito, oneri bancari e, in un caso, per la struttura di vendita tramite società collegata a Hong Kong.

Margini di dumping provvisori

I margini di dumping provvisori risultano pari al 14,1 % per Baosteel Group (Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. e WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd.), al 47,1 % per Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd., al 25,3 % per le altre società collaboranti non inserite nel campione e al 62,6 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC. Per i non collaboranti la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

Pregiudizio subito dall'industria dell'Unione

L'industria dell'Unione è composta da sei produttori, con una produzione complessiva di circa 2,1 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Il consumo dell'Unione è calato del 25 % tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta. Nello stesso arco temporale, la produzione dell'Unione è diminuita del 34 %, le vendite del 36 %, l'occupazione del 23 % e il tasso di utilizzo degli impianti dal 85 % al 57 %.

Prezzi, redditività e indicatori microeconomici

I prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione sono aumentati complessivamente del 64 %, ma sono rimasti sotto i costi di produzione in tutti gli anni tranne il 2022. La redditività è stata negativa per quasi tutto il periodo, con un solo anno positivo nel 2022 (+5,4 %), per effetto di condizioni eccezionali di mercato. Sono risultati deteriorati anche il flusso di cassa, l'utile sul capitale investito e la situazione occupazionale, mentre gli investimenti sono aumentati soprattutto per esigenze di manutenzione e conformità ambientale.

Nesso di causalità

La Commissione ha ritenuto che l'aumento delle importazioni cinesi, la crescita della loro quota di mercato e i prezzi inferiori rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione abbiano causato compressione e depressione dei prezzi, nonché perdita di volumi e di redditività. Gli altri fattori esaminati, ossia contrazione del consumo, importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, aumento dei costi di produzione e investimenti, non sono stati considerati tali da spezzare il nesso causale.

Livello delle misure e dazio inferiore

La Commissione ha esaminato anche il margine di pregiudizio e ha determinato un prezzo non pregiudizievole applicando un profitto di riferimento del 6 %, aumentato di un importo aggiuntivo per i costi futuri derivanti da obblighi ambientali e convenzioni ILO. I margini di pregiudizio risultano superiori ai margini di dumping, sicché il dazio è stato fissato al livello più basso tra i due, secondo la regola del dazio inferiore.

Interesse dell'Unione

La Commissione ha concluso che le misure sarebbero nell'interesse dell'industria dell'Unione, che altrimenti rischierebbe di cessare la produzione. Quanto agli importatori e agli utilizzatori, la Commissione ha ritenuto che l'impatto sarebbe limitato: l'importatore collaborante è attivo in più segmenti e redditizio, mentre gli utilizzatori che hanno collaborato avrebbero subito, secondo le stime, un aumento dei costi complessivi inferiore al 2 % anche con dazi elevati, senza effetti negativi significativi sull'assetto competitivo o ambientale.

Dispositivo, validità temporale e aspetti doganali

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l'articolo 1 si applica per sei mesi. Le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2731; i dati raccolti fino a 90 giorni prima dell'entrata in vigore restano conservati in vista di eventuali misure definitive. Il regolamento prevede inoltre che le parti interessate possano presentare osservazioni e chiedere audizioni nei termini indicati dall'articolo 2.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping provvisorio

È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti stagnati originari della RPC. Le aliquote sono: 14,1 % per WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd (codice TARIC 89LB); 47,1 % per Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. (codice TARIC 89LC); 25,3 % per le altre società collaboranti elencate nell'allegato; 62,6 % per tutte le altre importazioni originarie della Cina (codice TARIC 8999).

Condizione per l'applicazione delle aliquote individuali

Le aliquote individuali si applicano solo se alle autorità doganali viene presentata una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata dal responsabile del soggetto che emette la fattura, attestante che i prodotti venduti per l'esportazione nell'UE sono stati fabbricati dalla società indicata nella RPC e che le informazioni sono complete ed esatte. In mancanza di tale fattura si applica l'aliquota residuale.

Garanzia all'importazione

L'immissione in libera pratica nell'Unione dei prodotti interessati è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio antidumping provvisorio.

Termini per osservazioni e audizioni

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall'entrata in vigore del regolamento. Le richieste di audizione con la Commissione e con il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dall'entrata in vigore, con possibilità per il consigliere-auditore di esaminare anche domande tardive.

Cessazione della registrazione delle importazioni

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2731. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo nell'UE non oltre 90 giorni prima dell'entrata in vigore del regolamento sono conservati fino all'eventuale entrata in vigore di misure definitive o fino alla chiusura del procedimento.

Durata, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalidifesa commercialecommercio internazionale

Testo integrale

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