Sentenza n. 19/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto n.23723 del 5 febbraio 2025, col quale il Comune di Pescara respingeva la domanda di assegnazione in sanatoria di alloggio ERP, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'assegnazione in sanatoria di un alloggio ERP
Esito
Favorevole al ricorrente (occupante ERP)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto al Comune di Pescara l'assegnazione in sanatoria dell'alloggio ERP già assegnato a una congiunta deceduta, dichiarando di occuparlo dal 2017 e rappresentando la propria invalidità e quella della figlia a carico. Il Comune aveva respinto l'istanza ritenendo che l'occupazione senza titolo fosse iniziata soltanto il 26 gennaio 2023, data del decesso della precedente assegnataria, e non fosse quindi maturata alla data del 1° gennaio 2021 richiesta dall'art. 36, comma 1-bis, della l.r. n. 96/1996. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 36 della l.r. n. 96/1996, producendo il certificato di residenza quale prova dell'occupazione dell'alloggio dal 2017; ha inoltre contestato profili procedimentali dell'avviso di sfratto. L'ATER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso l'ATER per difetto di legittimazione passiva, poiché l'atto impugnato era stato adottato dal Comune e non risultava riconducibile all'ATER, né risultava che quest'ultima fosse proprietaria o gestore dell'alloggio. Nel merito ha accolto il ricorso. Interpretando l'art. 36, comma 1-bis, della l.r. n. 96/1996, il giudice ha ritenuto decisiva la sussistenza dell'occupazione senza titolo alla data del 1° gennaio 2021. Il certificato di residenza prodotto dalla ricorrente dimostrava che l'occupazione risaliva al 2017; pertanto, il requisito temporale era posseduto e il diniego comunale risultava illegittimo. L'atto è stato annullato. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 36, comma 1-bis, l.r. n. 96/1996
l’assegnazione dell’alloggio in sanatoria è consentita nei confronti di coloro che occupano il medesimo alla data del 1° gennaio 2021 senza titolo
Il requisito temporale per l'assegnazione in sanatoria consiste nell'occupazione senza titolo dell'alloggio già alla data del 1° gennaio 2021; la prova che l'occupazione risalga al 2017 integra tale requisito.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini dell'assegnazione in sanatoria di un alloggio ERP prevista dall'art. 36, comma 1-bis, della l.r. n. 96/1996, il requisito temporale è integrato quando l'occupazione senza titolo risulti già in essere alla data del 1° gennaio 2021.
- La data di inizio dell'occupazione di un alloggio ERP può essere provata mediante il certificato di residenza, quando da esso risulti la stabile residenza dell'interessato nell'immobile in epoca anteriore alla data richiesta dalla legge.
- È illegittimo il diniego di assegnazione in sanatoria fondato sull'erronea individuazione della data di inizio dell'occupazione, quando gli elementi documentali dimostrino che l'occupazione senza titolo risaliva a un momento anteriore alla soglia temporale prevista dalla legge.
- La legittimazione passiva nel giudizio contro il diniego di assegnazione in sanatoria spetta all'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato; l'ente non proprietario, non gestore e non autore dell'atto deve essere estromesso dal giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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