Cassazione Penale, Sentenza n. 23401/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere (applicata il 18/01/2024) per i fatti contestati ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275, comma 3, c.p.p., e palese illogicità della motivazione, sostenendo che il fenomeno associativo è cessato dall'esecuzione della misura, che il decorso del tempo e l'assenza di condotte sintomatiche di perdurante pericolosità rendono inattuale il pericolo, e che il percorso rieducativo (iscrizione scolastica, partecipazione ad attività in carcere) avrebbe dovuto determinare la sostituzione della misura con misure meno afflittive (custodia domiciliare con braccialetto elettronico o analoghe). Contesta inoltre la valorizzazione, da parte del Tribunale, di condotte pregresse e di presunte violazioni delle prescrizioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte costituiscano in larga parte una diversa valutazione degli elementi di fatto e non la denunzia di specifiche violazioni di norme o della manifesta illogicità della motivazione, requisito di ammissibilità in materia di misure cautelari. La Corte ha confermato che il mero decorso del tempo o la buona condotta in carcere non sono, di per sé, idonei a escludere il periculum, salvo la presenza di elementi concreti e specifici che dimostrino un mutamento della situazione di fatto. Ha inoltre ritenuto fondata la valutazione del giudice di merito circa il ruolo significativo assunto dall'imputato nell'associazione e la disponibilità a proseguire attività illecite. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il reato associativo previsto dall'art. 74 (narcotraffico) è valutato in relazione alla pericolosità dell'indagato anche con riferimento alla sua 'professionalità' e al grado di inserimento in circuiti criminali; la persistenza dell'associazione non è condizione necessaria perché sussista pericolo di reiterazione.
Codice di procedura penale (art. 274, comma 1, lett. c)
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Regola i motivi di impugnazione; qui richiamata dalla difesa per lamentare vizi di motivazione e violazione di legge nel provvedimento di merito.
Codice di procedura penale (art. 275, comma 3)
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per specifici reati; la Corte ha richiamato la dottrina della 'doppia presunzione' nei giudizi di sostituzione della misura.
Codice di procedura penale (art. 292, comma 2, lett. c) - riforma L. 8 agosto 1995, n. 332)
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. (richiamato nella sentenza)
Obbligo di motivazione circa le esigenze cautelari, incluso il riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato; tuttavia il tempo non produce automaticamente l'affievolimento del pericolo senza elementi ulteriori.
Codice di procedura penale (art. 299, comma 2)
art. 299, comma 2 c.p.p. (richiamato nella motivazione)
La clausola di esclusione prevista ai sensi di tale norma porta a ritenere, nell'ipotesi dei reati richiamati, la perdurante attualità del pericolo salvo prova contraria non desumibile dal solo decorso del tempo.
Codice di procedura penale (art. 616)
Consente l'imposizione di un onere a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la norma con riferimento all'inammissibilità del ricorso e alla mancanza di colpa significativa del ricorrente nella proposizione dello stesso, determinando l'importo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- In Cassazione, i ricorsi avverso misure cautelari sono ammissibili solo se denunciano violazioni specifiche di legge o la manifesta illogicità della motivazione; semplici richieste di diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Il mero decorso del tempo in custodia cautelare o la buona condotta in carcere non sono di per sé idonei a far venire meno il pericolo di reiterazione: serve evidenza di un mutamento concreto e specifico della situazione di fatto.
- Nel caso di reati ex art. 74 d.P.R. 309/1990, la prognosi di pericolosità si fonda anche sulla posizione, 'professionalità' e grado di inserimento dell'indagato nei circuiti criminali; non occorre che l'associazione sia ancora operativa per ritenere sussistente il rischio di recidiva.
- Per ottenere la sostituzione della misura cautelare il difensore deve allegare e, se possibile, documentare fatti nuovi e specifici (es. cessazione effettiva del sodalizio, prove di reale ravvedimento, assenza di contatti o disponibilità a proseguire l'attività illecita) che smentiscano la prognosi di pericolosità formulata dal giudice di merito.
- Le violazioni delle prescrizioni (anche se non sistematiche) sono elementi che i giudici di merito possono interpretare come sintomo di refrattarietà e conservarne rilievo nella valutazione delle esigenze cautelari.
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice di legittimità può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende, valutando l'eventuale assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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