Ordinanza n. 27/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. decreto di rigetto dell'istanza di nulla osta lavoro subordinato - flussi - 2. decreto di rigetto d rilascio del visto per lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito dei flussi e decreto di rigetto del rilascio del visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato e il conseguente rigetto del visto per lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Il profilo esaminato dal Tribunale riguarda la tempestività della conferma del datore di lavoro, che dagli atti risulterebbe inoltrata entro i sette giorni previsti tramite l'applicativo dell'associazione di categoria. La relazione della Prefettura è stata ritenuta non sufficientemente dettagliata e motivata, poiché si è limitata ad affermare che, quando l'istanza è trasmessa tramite le organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024, la comunicazione viene inoltrata dal sistema informatico anche all'indirizzo PEC dell'organizzazione. Tale spiegazione è apparsa non compiutamente chiarita e potenzialmente contraddittoria con la circostanza, risultante dagli atti, che anche l'istanza iniziale era stata inoltrata tramite un'associazione di categoria.
La decisione
Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare. A un primo esame ha ritenuto sussistente un fumus boni iuris, valorizzando la documentazione da cui risulterebbe che la conferma del datore di lavoro è stata trasmessa tempestivamente tramite l'applicativo dell'associazione di categoria. Ha inoltre rilevato l'insufficiente dettaglio e motivazione della relazione prefettizia e il possibile contrasto tra la spiegazione fornita dall'amministrazione sul funzionamento del sistema informatico e le modalità di inoltro dell'istanza iniziale. Il Collegio ha affermato che le rigidità dei sistemi informatici, anche se eventualmente derivanti da norme interne, non possono prevalere sui principi generali in materia di notifica e conoscenza degli atti giuridici. È stata quindi accolta l'istanza cautelare, con fissazione della trattazione di merito alla prima udienza di marzo 2027. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la documentazione dalla quale risulti prima facie l'inoltro tempestivo di una comunicazione rilevante per il procedimento può integrare il fumus boni iuris, soprattutto quando l'amministrazione non abbia fornito una spiegazione dettagliata e coerente delle ragioni del mancato riconoscimento della comunicazione.
- Una relazione amministrativa meramente assertiva, che non chiarisca il concreto funzionamento del sistema informatico utilizzato e non si confronti con le modalità di inoltro risultanti dagli atti, non è sufficiente a motivare il rigetto di un'istanza procedimentale.
- Le rigidità operative di un sistema informatico, anche se conformi a disposizioni interne, non possono prevalere sui principi generali che regolano la notifica e la conoscenza degli atti giuridici.
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