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Sentenza

Sentenza del 12/12/2022 n. 36231 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti avevano presentato in data 8.7.2016 istanza di correzione dei dati di classamento di un'unità immobiliare (contestando categoria e classe attribuite). L'Ufficio ha rigettato l'istanza e i contribuenti hanno proposto ricorso; la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la precedente riclassificazione del 2013 era ormai divenuta definitiva e ha qualificato la domanda come tentativo di ottenere l'annullamento in autotutela dell'accertamento ormai definitivo, non come istanza di variazione catastale. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che il primo giudice aveva già rilevato la carenza motivazionale del diniego (nullità) e che tale statuizione era rimasta incontestata dall'Amministrazione in sede di appello, formando giudicato interno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha affermato che l'istanza di correzione/variazione catastale va qualificata come domanda volta ad adeguare lo stato catastale alla realtà di fatto e che il diniego espresso o tacito costituisce un atto relativo alle operazioni catastali impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, art. 19, lett. f). Ha quindi ritenuto errata la qualificazione della domanda come mera richiesta di autotutela e ha rilevato che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto considerare il giudicato interno sulla nullità del diniego per carenza motivazionale, posto che tale questione era stata decisa in primo grado e non specificamente impugnata dall'Amministrazione in appello. In accoglimento dei primi tre motivi, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti; ha compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 19, comma 1, lett. f; art. 2, comma 2

    L'atto di diniego, espresso o tacito, all'istanza di variazione o correzione catastale è qualificabile come atto relativo alle operazioni catastali ed è quindi impugnabile davanti al giudice tributario; la giurisdizione tributaria comprende le controversie sulla consistenza, il classamento e l'attribuzione della rendita catastale.

  • D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    Regolamenta le operazioni catastali e le modalità di attribuzione dei dati censuari; richiamato per inquadrare la natura tecnica e amministrativa delle operazioni di classamento e rettifica catastale.

  • Codice civile

    Richiamato in relazione alla disciplina del giudicato interno; la Corte ha ritenuto che la statuizione di primo grado sulla nullità del diniego per carenza di motivazione, non essendo stata dedotta dall'Amministrazione in appello, abbia formato giudicato interno che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto rilevare.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5

    Norme invocate come ragioni di cassazione (violazione di norme processuali e omessa pronuncia su questioni decisive); la Corte ha accolto i primi tre motivi fondati su questi rimedi di cassazione.

  • Codice di procedura civile

    Autorizza la Corte di cassazione, nel caso in cui non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, a decidere direttamente nel merito; la Corte l'ha applicata per accogliere il ricorso e decidere favorevolmente ai contribuenti.

Massime di principio

  • La richiesta di correzione o variazione catastale può essere proposta in qualsiasi momento per conformare lo stato catastale alla realtà di fatto; non è automaticamente equiparabile a una domanda di annullamento in autotutela.
  • Il diniego, espresso o tacito, a una istanza di variazione/correzione catastale è un atto relativo alle operazioni catastali e quindi impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, art. 19, lett. f.
  • Occorre distinguere la valutazione della legittimità dell'atto amministrativo (autotutela) dalla valutazione della fondatezza della rendita o del classamento: il giudice tributario può sindacare la corrispondenza tra stato di fatto e classificazione attribuita senza che ciò implichi un'indebita sostituzione dell'amministrazione.
  • Se il diniego amministrativo manca di una motivazione specifica e adeguata, può essere ritenuto nullo per carenza motivazionale; tale nullità può costituire motivo decisivo in sede giurisdizionale.
  • Se in primo grado è stata pronunciata la nullità o altra statuizione e l'Amministrazione non la impugna specificamente in appello, si può formare giudicato interno che i giudici d'appello devono rilevare.
  • In fase di impugnazione è utile qualificare chiaramente la domanda come richiesta di correzione/variazione catastale e documentare con elementi tecnici e tipologici la discrepanza tra stato di fatto e classamento, chiedendo espressamente la valutazione specifica dell'immobile.
  • Il contribuente che ottiene in primo grado accoglimento parziale o rilievi sulla motivazione dell'atto deve verificare se l'Amministrazione ha impugnato quei punti in appello; in caso negativo, può invocare il giudicato interno.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, l'ordinamento consente la decisione nel merito anche in sede di cassazione (art. 384 c.p.c.), con possibile accoglimento definitivo del ricorso.

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