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Legge

L.R. Lazio 18/2024

Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale

Normativa regionaleL.R. Lazio 18/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 18/2024 disciplina cooperazione sociale, Albo regionale, affidamento di servizi e sostegni economici alle cooperative sociali e ai loro consorzi, con norme su inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili. Abroga la previgente l.r. 24/1996, salvo il regime transitorio per convenzioni, affidamenti e iscrizioni già esistenti.

Disciplina della cooperazione sociale nella Regione Lazio

Disciplina della cooperazione sociale nella Regione Lazio

La legge riordina la materia della cooperazione sociale nel Lazio, riconoscendone la funzione sociale e definendo strumenti organizzativi, amministrativi e finanziari per il suo sviluppo. La disciplina è finalizzata soprattutto all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e alla regolazione dei rapporti tra cooperative sociali e soggetti pubblici regionali e locali.

Finalità, ambito e principi generali

La Regione riconosce la cooperazione a mutualità quale fattore di promozione sociale e la cooperazione sociale come strumento privilegiato delle politiche attive del lavoro. La legge si coordina con la disciplina statale sulle cooperative sociali e con il sistema integrato degli interventi e servizi sociali, sanitari, educativi, formativi, abitativi e del lavoro.

La legge interviene su:

  • rapporti tra cooperative sociali e servizi pubblici aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario, educativo, sanitario e di formazione/lavoro;
  • partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione e gestione degli interventi del sistema integrato;
  • criteri per l’affidamento di servizi e contratti pubblici;
  • istituzione e gestione dell’Albo regionale;
  • funzionamento della Consulta regionale sulla cooperazione sociale.

Cooperative sociali, soci e requisiti di attività

Le cooperative sociali operano come organismi senza fini di lucro per perseguire l’interesse generale della comunità e l’integrazione sociale delle persone. Possono svolgere:

  • gestione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, oltre che formazione professionale e servizi per l’inserimento lavorativo;
  • attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori industriale, commerciale, dei servizi, agricolo e artigianale.

Gli statuti possono prevedere soci volontari, purché:

  • non superino la metà del numero complessivo dei soci;
  • la loro attività sia complementare e non sostitutiva rispetto agli operatori professionali.

Nelle cooperative di tipo inserimento lavorativo, le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori, calcolato sul totale di lavoratori soci e non soci, esclusi i soci volontari; compatibilmente con la loro condizione, devono essere soci della cooperativa.

Sono ammessi anche soci persone giuridiche pubbliche o private se gli statuti prevedono finanziamento e sviluppo delle attività della cooperativa. La legge valorizza inoltre il bilancio sociale e consente l’adozione di un codice etico o di comportamento ai sensi del d.lgs. 231/2001. Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai consorzi costituiti come società cooperative.

Persone svantaggiate e fragilità sociale

Ai fini della legge sono persone svantaggiate quelle previste dalla l. 381/1991. Sono inoltre considerate persone in condizione di fragilità sociale:

  • quelle individuate dal regolamento (UE) n. 651/2014;
  • quelle che vivono una fase di vulnerabilità e disagio economico e sociale, anche transitorio, accertata dal comune di residenza.

Albo regionale delle cooperative sociali

È istituito presso la struttura regionale competente l’Albo regionale delle cooperative sociali, articolato in tre sezioni:

  • sezione A, per le cooperative che gestiscono i servizi sociali e affini;
  • sezione B, per le cooperative che svolgono attività di inserimento lavorativo;
  • sezione C, per i consorzi.

Le cooperative che svolgono entrambe le tipologie di attività possono essere iscritte contemporaneamente nelle sezioni A e B se:

  • l’organizzazione amministrativa consente la netta separazione delle gestioni;
  • lo statuto indica il collegamento funzionale tra le attività svolte.

Possono chiedere l’iscrizione:

  • le cooperative sociali con sede legale e operativa nel Lazio;
  • i consorzi con sede legale e operativa nel Lazio, costituiti come società cooperative con compagine sociale composta per almeno il 70% da cooperative sociali, di cui almeno la metà iscritte all’Albo.

L’iscrizione all’Albo è necessaria per stipulare convenzioni con Regione, società in house, enti pubblici dipendenti o strumentali, aziende ed enti del servizio sanitario regionale, ASP ed enti locali, nonché per accedere ai benefici regionali. L’Albo è revisionato annualmente; la cancellazione comporta risoluzione delle convenzioni e decadenza dai benefici. Sul portale regionale è prevista una sezione dedicata alla cooperazione sociale e alla consultazione dell’Albo.

Gestione dell’Albo e procedura di iscrizione

La gestione dell’Albo è affidata alla CCIAA di Roma, che riceve le domande e verifica i requisiti per iscrizione, mantenimento e cancellazione. La Regione stipula una convenzione con la CCIAA per definire criteri, modalità e oneri finanziari.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve approvare, sentita la Consulta e d’intesa con la CCIAA di Roma, le regole operative per:

  • iscrizione, cancellazione e revisione dell’Albo;
  • verifica dei requisiti;
  • monitoraggio costante dei dati;
  • pubblicità e trasparenza degli atti e procedimenti.

Per l’iscrizione occorre, tra l’altro:

  • sede legale e operativa nel Lazio e iscrizione al Registro imprese;
  • iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative nella sezione e categoria previste;
  • svolgimento delle attività previste dalla legge;
  • compagine sociale conforme alla normativa;
  • rispetto del CCNL e degli obblighi previdenziali e assicurativi;
  • attività conforme alla normativa vigente;
  • approvazione del bilancio sociale;
  • revisione effettuata o richiesta secondo la normativa cooperativistica.

Per la sezione B è inoltre necessario il rispetto del rapporto di lavoratori svantaggiati previsto dalla legge statale.

Cancellazione dall’Albo

La cancellazione è disposta, tra gli altri casi, se:

  • vengono eliminate le clausole statutarie che qualificano la cooperativa come sociale;
  • vi è scioglimento, inattività superiore a 24 mesi o cancellazione dall’albo nazionale delle società cooperative;
  • non è possibile svolgere le ispezioni ordinarie o straordinarie per causa imputabile al soggetto iscritto;
  • non è stato effettuato il riequilibrio della compagine sociale;
  • per le cooperative di tipo B non viene riequilibrata entro 6 mesi la percentuale di persone svantaggiate;
  • la cooperativa lo richiede;
  • sono venuti meno i requisiti essenziali o non sono state rispettate le prescrizioni del controllo.

Affidamento di contratti pubblici e principi per le stazioni appaltanti

Le regole sui principi comuni per gli affidamenti si applicano alla Regione, alle società controllate, agli organismi e enti strumentali controllati, alle ASP e agli enti e aziende del servizio sanitario regionale. Gli enti locali possono applicarle nei limiti dei propri ordinamenti.

Le stazioni appaltanti devono rispettare, nell’affidamento ed esecuzione:

  • la qualità del servizio e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché degli utenti finali;
  • gli obblighi di salute e sicurezza, anche con corsi di formazione accessibili e inclusivi;
  • il CCNL delle cooperative sociali e gli eventuali integrativi, con garanzia di livelli retributivi analoghi in caso di cambio gestore;
  • la regolarità contributiva;
  • la prevalenza delle esigenze ambientali e sociali sul mero criterio di economicità, nel rispetto del diritto UE.

Per favorire l’inserimento lavorativo, nei procedimenti annuali di programmazione relativi a beni e servizi deve essere riservata una quota tra il 5% e il 10% dell’importo annuo complessivo a contratti sotto soglia in favore delle cooperative di tipo B; gli enti locali possono applicare tali percentuali. Nei relativi affidamenti il progetto di inserimento può incidere sul punteggio tecnico, e può essere riconosciuta una maggiorazione del punteggio per impiego di una quota di svantaggiati superiore al 30%, per l’uso di persone in fragilità sociale e per soluzioni organizzative innovative e di conciliazione vita-lavoro.

Affidamento e gestione dei servizi

I servizi di cui alle cooperative di tipo A possono essere erogati:

  • con le modalità del Codice dei contratti pubblici;
  • in regime di autorizzazione e accreditamento;
  • mediante co-programmazione e co-progettazione ex art. 55 del Codice del Terzo settore, secondo le linee guida regionali vigenti.

Per gli appalti e le concessioni, le stazioni appaltanti possono riservare partecipazione o esecuzione a cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, o a operatori analoghi dell’UE con finalità di integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate o con disabilità in programmi di lavoro protetto. Le stazioni appaltanti devono inoltre verificare requisiti e servizi erogati secondo la legge e le norme vigenti.

Interventi regionali e contributi

La Regione può erogare contributi per progetti presentati da cooperative sociali o loro consorzi iscritti all’Albo, nei limiti delle risorse di bilancio. I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici per lo stesso progetto o iniziativa.

È inoltre previsto un contributo, determinato annualmente dalla Giunta, a favore delle associazioni regionali maggiormente rappresentative aderenti alle associazioni nazionali presenti nella Consulta, per attività di comunicazione, informazione, promozione e supporto alle iniziative regionali, per il supporto alla gestione dell’Albo e per lo sviluppo di nuove imprese cooperative sociali; l’importo complessivo non può superare il 10% delle somme stanziate.

Un provvedimento del dirigente regionale competente definisce i criteri di erogazione e rendicontazione di tali contributi. Un ulteriore provvedimento disciplina anche i contributi in conto esercizio e in conto capitale per i progetti delle cooperative, con spesa massima pari all’80%.

Linee guida regionali per gli affidamenti

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare linee guida specifiche, previo parere della commissione consiliare e sentita la Consulta, per disciplinare i rapporti tra cooperative sociali e soggetti pubblici mediante schemi di convenzione riguardanti:

  • gestione dei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi, sanitari e di formazione/inserimento lavorativo;
  • fornitura di beni e servizi previsti dalla l. 381/1991.

Le linee guida per la determinazione dei corrispettivi devono distinguere tra:

  • servizi standardizzati, per i quali si fa riferimento alle tabelle ministeriali e ai loro aggiornamenti;
  • servizi innovativi o non standardizzati, per i quali si considerano anche dati e studi nazionali e regionali, in particolare di università, CCIAA e ordini professionali.

I consorzi possono stipulare convenzioni solo se le attività convenzionate sono svolte esclusivamente dalle cooperative sociali di tipo B.

Consulta regionale sulla cooperazione sociale

È istituita presso l’assessorato regionale competente la Consulta regionale sulla cooperazione sociale, per favorire il raccordo tra politiche regionali e ruolo della cooperazione sociale nei settori socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, educativo, formativo e di inserimento lavorativo.

La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta da:

  • Assessore competente, che la presiede;
  • Direttore della direzione competente o suo delegato;
  • sei rappresentanti delle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale, con supplenti;
  • un rappresentante ANCI Lazio, con supplente.

Può partecipare anche una pluralità di soggetti esterni in relazione agli argomenti trattati. La Consulta:

  • esprime pareri e formula proposte;
  • monitora l’attuazione delle linee guida e l’attività delle cooperative, anche sotto il profilo dell’uso dei contributi e dell’applicazione dei CCNL;
  • elabora strumenti per la valutazione dell’impatto sociale;
  • individua strumenti e risorse, anche sperimentali, per sviluppare ulteriori percorsi di inserimento lavorativo, anche favorendo l’uso degli strumenti previsti dalla l. 68/1999.

Si riunisce almeno trimestralmente, non comporta oneri per il bilancio regionale, è gratuita e dura fino alla scadenza della legislatura.

Iniziative per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità

La Regione promuove convenzioni, ai sensi della l. 68/1999, che consentano ai datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione e aventi sede nel Lazio di attivare tirocini extracurriculari annuali nel territorio regionale, presso altro datore di lavoro in qualità di soggetto ospitante.

Entro 90 giorni la Giunta regionale deve definire termini, modalità e schema-tipo delle convenzioni, su proposta congiunta degli Assessori competenti e sentiti i servizi di collocamento mirato. I tirocini sono destinati ai soggetti della l. 68/1999 residenti o domiciliati nel Lazio e iscritti al collocamento mirato alla data di attivazione. Sono esclusi i tirocini presso le pubbliche amministrazioni.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Le convenzioni e gli affidamenti già in corso alla data di entrata in vigore continuano fino alla conclusione secondo la previgente l.r. 24/1996; fino all’adozione delle nuove linee guida, anche le nuove convenzioni e gli affidamenti restano disciplinati dalla stessa legge previgente fino a conclusione.

Restano valide le iscrizioni già disposte ai sensi della l.r. 24/1996. Fino al completamento del trasferimento dei dati dalla piattaforma ARTeS al sistema della CCIAA di Roma e alla piena operatività del nuovo sistema, continuano ad applicarsi le vecchie procedure di iscrizione, variazione e cancellazione.

In prima applicazione, la Consulta già nominata ai sensi della previgente disciplina resta in carica fino alla naturale scadenza, con le funzioni previste dalla nuova legge.

Sono abrogate la l.r. 24/1996 e le sue successive modifiche e integrazioni specificamente elencate, salvo quanto conservato dal regime transitorio.

Monitoraggio, clausola valutativa e copertura finanziaria

Il Consiglio regionale monitora l’attuazione della legge. Dopo un anno dall’entrata in vigore e poi ogni due anni, la Giunta trasmette una relazione sullo stato di attuazione, sugli interventi realizzati e sulle criticità incontrate.

Con cadenza annuale la Giunta presenta anche una relazione sugli obiettivi programmati, sulle risorse impiegate o disponibili e sui beneficiari.

Gli oneri sono coperti mediante il Fondo regionale per il sostegno alle cooperative sociali, istituito nel programma “Cooperazione e associazionismo” della missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, con stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuna annualità 2024-2026; dal 2027 la copertura avviene con la legge di bilancio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

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