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Legge

L.R. Lazio 20/2024

Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie

Normativa regionaleL.R. Lazio 20/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna numerose discipline regionali del Lazio in materia di territorio, agricoltura, ambiente, salute, cultura, trasporti e organizzazione amministrativa, con modifiche a leggi vigenti e alcuni contributi straordinari. Molte misure sono transitorie e riferite ad anni specifici (soprattutto 2024-2026), quindi la loro utilità pratica è limitata a tali periodi.

Misure regionali di semplificazione, adeguamento normativo e interventi vari della Regione Lazio

Disposizioni di semplificazione e adeguamento normativo della Regione Lazio

La legge regionale interviene su numerosi settori dell’ordinamento laziale, modificando discipline vigenti e introducendo misure organizzative, finanziarie e transitorie. Il provvedimento ha ambito esclusivamente regionale e, per varie previsioni, opera con riferimento a termini e annualità specifiche.

Personale regionale, avvocatura e organi di garanzia

La legge consente, nelle more della costituzione del ruolo e fino alla conclusione del concorso, l’accesso all’Avvocatura regionale al personale interno a tempo indeterminato, abilitato alla professione forense, tramite mobilità interna e selezione, mantenendo la categoria economica posseduta.

Amplia inoltre l’ambito di azione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, estendendolo anche a persone non residenti, domiciliate o stabilmente dimoranti nel Lazio, se vittime di episodi discriminatori o lesivi avvenuti nel territorio regionale. Per il Garante è prevista una nuova copertura finanziaria, con stanziamento annuo di 60.000 euro dal 2024 al 2026.

Grandi derivazioni idroelettriche e ITS Academy

In materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a fini idroelettrici, la legge:

  • aggiorna i casi di trasferimento della proprietà al termine del rapporto concessorio;
  • abroga una previsione del 2023;
  • ammette l’avvalimento di capacità di altri soggetti per la gara alle condizioni dell’art. 104 del d.lgs. 36/2023;
  • integra i requisiti del miglioramento della sicurezza infrastrutturale.

Per gli ITS Academy viene precisato che il riparto delle risorse comprende sia i fondi statali trasferiti sia quelli regionali destinati ai percorsi formativi.

Governo del territorio, edilizia e paesaggio

Il provvedimento modifica la disciplina urbanistica regionale introducendo, tra l’altro:

  • la possibilità di frazionamenti per divisioni ereditarie, donazioni tra coniugi o parenti in linea retta, testamenti e atti relativi a garanzie o servitù;
  • la realizzazione, per edifici abitativi esistenti, di pertinenze come portici, pergole, pergolati e pergotende entro il limite massimo del 25% del volume dell’edificio principale, oltre ai volumi tecnici;
  • una più ampia disciplina dei PUA in ambito agricolo, anche con finalità congiunte;
  • il recupero obbligatorio di manufatti esistenti per ridurre il consumo di suolo, anche con cambio in abitazione rurale;
  • la possibilità di includere nel progetto dell’abitazione rurale piani interrati funzionali e opere pertinenziali/volumi tecnici non soggetti agli indici edificatori nei limiti indicati.

Viene inoltre ampliato il perimetro delle funzioni amministrative comunali in materia di paesaggio, ricompresa la realizzazione di serre stagionali in zona agricola, e si elimina il limite di una sola conferma per i membri del comitato competente.

Agricoltura, pesca, foreste, fauna e usi civici

La legge interviene in modo rilevante sul comparto agricolo e forestale:

  • aggiorna e coordina il sistema autorizzativo agricolo, introducendo il SIAR come sistema informativo unico e interoperabile con SIAN e sistemi territoriali regionali;
  • estende le attività di diversificazione agricola includendo enoturismo, oleoturismo, turismo equestre, centri ippici, interventi assistiti con equidi e produzione di birre artigianali;
  • ridefinisce le modalità di avvio, variazione e cessazione delle attività di diversificazione tramite le procedure dell’art. 8 della l.r. 1/2020;
  • amplia gli interventi agrituristici consentiti in deroga, con specifiche opere e manufatti fino a 30 mq;
  • promuove il settore orto-florovivaistico, demandando alla Giunta l’individuazione dei prodotti commercializzabili entro 60 giorni.

Sul piano faunistico-venatorio e ambientale:

  • estende alcune disposizioni ai richiami di cattura o allevamento;
  • consente alla Giunta di determinare i giorni di raccolta dei funghi per motivi di salvaguardia dell’ecosistema;
  • esenta da alcune limitazioni alcuni veicoli usati per attività venatoria, raccolta funghi, tartufi, ramaglie e legna;
  • disciplina gli usi civici distinguendo istruttoria demaniale e verifica demaniale, con affidamento degli incarichi a professionisti iscritti nelle diverse sezioni dell’albo regionale;
  • prevede un regime transitorio fino all’adeguamento del regolamento regionale sugli usi civici.

In materia forestale:

  • vieta nuove utilizzazioni di fine turno o tagli in assenza del piano di gestione e assestamento forestale presentato;
  • chiarisce che il recupero di coltivi abbandonati e l’impianto di alcune specie non costituiscono trasformazione del bosco in altre qualità di coltura;
  • disciplina più dettagliatamente i progetti di utilizzazione forestale, di durata non superiore a quattro anni, e i casi di deroga al piano;
  • consente progetti di messa in sicurezza dei boschi adiacenti alla viabilità;
  • istituisce l’albo regionale delle imprese forestali, con articolazione per categorie e sezioni, requisiti e criteri da definire entro 60 giorni.

La legge proroga inoltre o aggiorna termini in materia di patrimonio immobiliare agricolo, acquacoltura, gestione della fauna e altre materie collegate.

Acque, bonifica, acquedotti e energia

La legge modifica varie discipline sugli usi idrici e infrastrutturali:

  • proroga al 2026 alcuni termini relativi alle piccole derivazioni d’acqua;
  • aggiorna la disciplina della difesa del suolo, inserendo espressamente il riferimento all’equilibrio idrico qualitativo e quantitativo;
  • ridefinisce la disciplina delle infrastrutture di distribuzione elettrica non appartenenti alla rete di trasmissione nazionale, richiamando le linee guida statali e abrogando la legge regionale del 1990 sulle linee fino a 150 kV;
  • valorizza le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, distinguendo tipologie di impianti, procedure abilitanti e controlli, con adeguamento del regolamento entro 60 giorni.

È inoltre previsto il trasferimento gratuito agli enti locali degli acquedotti di proprietà ARSIAL destinati al servizio idrico civile, con successivo affidamento al gestore del servizio idrico integrato. Sono scanditi termini per ricognizione, approvazione degli elenchi, sottoscrizione dei verbali di consegna e possibilità di contratto transitorio per garantire la continuità del servizio.

Sul fronte energetico, la Regione promuove l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo su propri immobili e su immobili di enti pubblici dipendenti, mediante concessione del diritto di superficie a titolo oneroso e a tempo determinato, per durata massima di 25 anni.

Ambiente, rifiuti, cave, acque minerali e parchi

La disciplina ambientale viene aggiornata anche in altri segmenti:

  • i comuni devono destinare almeno il 50% degli importi introitati per mitigazione e compensazione ambientale nei territori interessati da impianti o discariche;
  • per il parco naturale di Veio viene modificata la perimetrazione e si applicano misure di salvaguardia fino al nuovo piano dell’area protetta;
  • all’interno del perimetro del parco è vietata l’attività venatoria, salvo prelievi e abbattimenti selettivi necessari per squilibri ecologici;
  • nella legge sulle cave e torbiere viene soppressa la Commissione regionale consultiva per le attività estrattive, con conseguente razionalizzazione delle procedure e possibilità di rinnovo delle autorizzazioni, previa VIA o verifica di assoggettabilità, per motivate esigenze socio-economiche e produttive;
  • nella legge sulle acque minerali e termali sono abrogati gli articoli relativi alla commissione consultiva e viene modificata la disciplina dei canoni e dei pagamenti.

Politiche sociali, disabilità, salute e servizi sociosanitari

La legge interviene su vari profili del welfare regionale:

  • impone agli enti delle strutture e servizi sociali la trasmissione alla Regione e la pubblicazione sui propri siti delle liste d’attesa anonimizzate;
  • introduce formazione sull’accessibilità universale per tecnici, autorizzatori e soggetti di vigilanza, per almeno il 5% delle ore previste dalle azioni annuali di formazione;
  • proroga al 31 dicembre 2025 il termine in materia di IPAB;
  • sopprime o riorganizza alcune disposizioni relative all’Azienda sanitaria Lazio.0;
  • consente, in via transitoria, a chi abbia svolto per almeno tre anni il coordinamento pedagogico di continuare a svolgere tale funzione;
  • rafforza la formazione di operatori e ordini professionali per evitare vittimizzazione secondaria delle donne vittime di violenza.

In ambito sanitario e farmaceutico:

  • viene disciplinato il processo di confezionamento personalizzato di medicinali industriali per migliorare l’aderenza terapeutica dei cronici;
  • si promuove il riutilizzo di farmaci inutilizzati e in corso di validità, con definizione di medicinali riutilizzabili, raccolta, donazione, controlli, punti di raccolta e campagne informative;
  • si aggiornano i requisiti per le strutture socio-assistenziali, con ulteriori requisiti per quelle che accolgono anziani autosufficienti o con basso bisogno assistenziale;
  • si ridefiniscono le sanzioni per alcune violazioni nelle strutture;
  • si chiarisce il regime dell’autorizzazione sanitaria e si trasforma la durata del rinnovo da annuale a triennale.

Per i distretti sociosanitari:

  • alcune riduzioni a carico dei comuni capofila sono qualificate come debito strutturale del distretto;
  • le risorse già erogate e non vincolate al 31 dicembre 2023 possono essere utilizzate nel 2024 e 2025 per rafforzare i servizi sociali essenziali;
  • le eventuali somme residue del Fondo regionale per il rincaro di energia possono essere destinate ai livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali.

Cultura, cinema, sport, turismo e valorizzazione del territorio

La legge prevede molte misure settoriali:

  • in materia di cinema e audiovisivo, le risorse destinate a Film Commission e Fondazione Cinema per specifiche progettualità sono erogate solo previa rendicontazione, a partire dal piano annuale 2025;
  • nello spettacolo dal vivo le risorse destinate a progettualità specifiche sono soggette a rendicontazione, sempre dal programma annuale 2025;
  • per la valorizzazione di teatri, sale cinematografiche, palazzi storici, luoghi di culto e spazi archeologici è previsto un tetto di spesa di 1.000.000 euro per intervento nello stesso territorio comunale, con possibilità di acquisto da parte dei comuni;
  • sono concessi contributi straordinari per immobili storici dell’IRL, per la nave romana “Liburna” e per l’Archivio Flamigni, oltre a un contributo per iniziative di legalità rivolte agli studenti;
  • viene finanziato con 1.000.000 euro l’evento internazionale “World Skate Games Italia 2024”.

Nel turismo e nel commercio:

  • è ridefinita la disciplina degli hostel o ostelli, con permanenza massima di 60 giorni continuativi e possibilità di somministrazione alimenti e bevande;
  • nel testo unico del commercio si sospende fino al 31 dicembre 2025 la verifica del DURC per autorizzazioni e rinnovi di concessioni su aree pubbliche e private ad uso pubblico;
  • si aggiornano i requisiti per il riconoscimento di botteghe e attività storiche, con regole specifiche per le città di fondazione;
  • si amplia la composizione del tavolo regionale per la moda;
  • si rafforza il sostegno ai cammini regionali con un rappresentante delle associazioni non riconosciute che ne promuovono i beni e le attività.

Trasporti pubblici e non di linea

La normativa sul trasporto pubblico locale viene riformata:

  • le autorizzazioni per servizi di granturismo e commerciali hanno durata di otto anni e sono rinnovabili;
  • è prevista una fase di prima applicazione per adeguare anche le autorizzazioni senza scadenza;
  • vengono ridefinite competenze della Regione, delle province e di Roma Capitale;
  • è possibile affidare attività di controllo anche a guardie giurate o personale di vigilanza privata, in assenza della polizia ferroviaria e di altri ufficiali o agenti di polizia giudiziaria;
  • alcune decorrenze sono differite al 1° luglio 2025.

Nel trasporto pubblico non di linea, invece:

  • si aggiornano le regole per taxi e contrassegni sul tetto;
  • si semplifica la domanda per l’esame di abilitazione;
  • si spostano le scadenze e si aumentano le sessioni d’esame a quattro l’anno.

Ordinamento istituzionale, comunicazione, patrimonio e partecipazioni

La legge contiene anche diverse misure istituzionali:

  • chiarisce che il trattamento economico confermato dalla l.r. 4/2024 comprende anche la retribuzione di risultato, con possibilità di corresponsione cumulativa delle retribuzioni pregresse entro i limiti di legge;
  • disciplina l’uso delle autovetture di servizio e riserva l’assegnazione ad uso esclusivo al Presidente e ai due vicepresidenti del Consiglio regionale;
  • modifica la disciplina del Co.re.com., prevedendo rieleggibilità per una sola volta;
  • consente alle autorità garanti di costituirsi parte civile nei procedimenti penali, con patrocinio dell’Avvocatura regionale o di avvocati esterni gratuiti iscritti in elenco;
  • introduce un osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità, legalità, usura, estorsione, corruzione e mafie, con compiti di analisi, monitoraggio, prevenzione e proposta, nonché una Giornata regionale contro l’usura e l’estorsione e contro il gioco d’azzardo e premi regionali collegati;
  • sopprime il precedente osservatorio tecnico-scientifico della l.r. 15/2001.

Sono inoltre previste:

  • esenzioni dalla compartecipazione dei comuni con meno di 5.000 abitanti per alcuni finanziamenti regionali, e assenza di limiti per progetti culturali;
  • proroga al 31 dicembre 2025 di un termine in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Disposizioni finali e decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Numerose previsioni sono però limitate a specifiche annualità o subordinate a successivi atti della Giunta entro termini prestabiliti.

Profilo di attualità

L’atto non è nel complesso deprecato, perché contiene molte modifiche ancora utili e operative. Tuttavia alcune sue parti sono già temporalmente esaurite o riferite a eventi/annualità passate (ad esempio contributi 2024 o adempimenti entro 2024-2026), e singoli articoli possono risultare superati da successive modifiche o abrogazioni.

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