Cassazione Penale, Sentenza n. 25574/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per favoreggiamento dell'ingresso sul territorio nazionale (art. 12 d.lgs. 286/1998), aggravato per aver favorito l'ingresso di almeno cinque persone e per finalità di profitto. Il fatto riguarda il 31 gennaio 2021: Teslari, alla guida di una Skoda, entrò in Italia dal valico di Plavje (Muggia) trasportando cinque cittadini stranieri in condizione di clandestinità, i quali dichiararono di aver pagato somme tra 2.500 e 2.700 euro. A carico dell'imputato vi erano dichiarazioni dei trasportati, riscontri sulle utenze telefoniche, geolocalizzazioni e la mancata corrispondenza della versione difensiva (aiuto a presunti parenti) rispetto alle dichiarazioni di terzi. In appello Teslari chiedeva l'assoluzione per insussistenza del dolo e, in subordine, la esclusione o riduzione delle aggravanti e il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. nonché della causa di giustificazione dello stato di necessità per la donna gravida. La Corte di appello ha rigettato le censure, ritenendo inesistente la buona fede, provata la finalità di lucro e l'aggravazione per numero di persone, non riconoscendo lo stato di necessità né l'attenuante invocata. In Cassazione la difesa ha proposto motivi di travisamento della prova e di carenza di elementi per le aggravanti; la Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo infondato e il secondo aspecifico e inammissibile, confermando la correttezza della motivazione di merito.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato respinto. La sentenza di merito è stata ritenuta corretta e dotata di motivazione congrua e logica: è stata confermata la responsabilità di Teslari per concorso nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'applicazione delle aggravanti (numero di persone e finalità di profitto). La Corte di appello aveva comunque ridotto la pena rispetto al primo grado, irrogando tre anni di reclusione, multa di Euro 58.000,00 e interdizione dai pubblici uffici per cinque anni; tale decisione è stata lasciata ferma dalla Cassazione con rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma incriminatrice del favoreggiamento dell'ingresso nel territorio nazionale; applicata nella forma aggravata per il numero di persone introdotte e per la finalità di lucro. La Corte ha ritenuto provati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
art. 12, comma 3-ter d.lgs. n. 286/1998
Prevede aggravanti connesse all'esistenza di organizzazione e allo sfruttamento a fini di lucro; la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'aggravante relativa alla finalità di profitto e al numero di persone, pur chiedendo specificità probatoria per l'organizzazione.
art. 12, comma 1 d.lgs. n. 286/1998
Fattispecie base del favoreggiamento dell'ingresso; la difesa invocava la derubricazione a questa fattispecie esclusa dalla Corte per la presenza di aggravanti.
art. 114 cod. pen.
Richiamata come possibile circostanza attenuante con riferimento all'essenzialità del contributo; la Corte ha ritenuto che il contributo di Teslari fosse significativo per il compimento dell'introduzione e non idoneo a giustificare l'attenuante invocata.
art. 54 cod. pen.
Causa di giustificazione dello stato di necessità; contestata per la donna gravida trasportata. La Corte ha ritenuto non provato che la donna fosse in una condizione di immediato e grave pericolo tale da giustificare l'entrata clandestina e il trasporto.
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251; d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; d.lgs. 12 gennaio 2015, n. 21
Norme sul diritto di asilo e sulle procedure di protezione internazionale; la Corte ha chiarito che la mera promozione o introduzione della domanda di protezione internazionale non autorizza automaticamente l'ingresso in Italia durante la procedura, e pertanto non giustifica la condotta di favoreggiamento.
art. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Vizi di motivazione e travisamento della prova indicati come motivi di cassazione; la Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo (violazione di legge e motivazione) infondato e il secondo (travisamento della prova) inammissibile o non congruamente provato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul ricorso sintetizzato; il ricorso è stato depositato conformemente a tale disposizione e trattato nei termini procedurali.
Massime di principio
- La buona fede del conducente (presunta assistenza a parenti) richiede riscontri oggettivi: dichiarazioni contraddittorie di terzi o assenza di prove esterne riducono la credibilità della versione difensiva.
- La domanda di protezione internazionale, o documenti che la attestino, non costituiscono automaticamente titolo a introdurre irregolarmente persone nel territorio; la loro esistenza deve essere valutata insieme ad altri elementi concreti.
- La prova della finalità di lucro si può desumere dalle somme dichiarate dai trasportati e dalla dinamica organizzativa; testimonianze dei migranti e riscontri telefonici/geolocalizzazioni hanno forte valore probatorio.
- L'aggravante per il numero di persone è applicabile se risulta che l'introduzione ha riguardato più soggetti contemporaneamente; ciò aumenta la pericolosità dell'operazione e la responsabilità dell'organizzatore o del conducente.
- Lo stato di necessità come causa di giustificazione richiede prova dell'imminente pericolo di vita o integrità fisica fin dall'inizio del trasporto; ricovero successivo del trasportato non è di per sé sufficiente.
- Le dichiarazioni del coimputato e degli stranieri, se coerenti e supportate da elementi tecnici (utenze, GPS, movimenti), possono smentire versioni difensive non corroborate.
- In sede di cognizione di legittimità la Corte verifica la logicità e la completezza della motivazione e non sostituisce il proprio giudizio ai fatti accertati in modo congruo dal giudice di merito.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti legate al ruolo (art. 114 c.p.), è necessario dimostrare che il contributo sia davvero marginale o non essenziale per la realizzazione dell'evento criminoso.
- Le contestazioni generiche e aspecifiche sulle aggravanti o sulla motivazione, non ancorate a un puntuale confronto probatorio, risultano inammissibili o destinate a fallire in sede di legittimità.
- Elementi tecnici come messaggi, geolocalizzazioni e collegamenti tra utenze telefoniche costituiscono riscontri decisivi per ricostruire contatti organizzativi e la dinamica del trasporto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25565/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25566/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25567/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25568/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25569/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25570/2025 del 11/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →