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Sentenza

Sentenza del 09/03/2017 n. 988 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Cartella pagamento - Portinaio stabile - Avvenuto ritiro - Rileva - Concessionario riscossione - Raccomandata informativa - Notifica destinatario/contribuente - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Rileva - Destinatario/contribuente - Estratto ruolo - Oggettiva impugnabilità - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La cartella è stata ritenuta oggettivamente impugnabile dal contribuente, nonostante la conoscenza fosse derivata dall'estratto di ruolo. In caso di consegna al portinaio, il Concessionario deve provare che l'agente postale abbia ritualmente informato il destinatario mediante raccomandata informativa. In mancanza della prova dell'avvenuto invio o ricevimento di tale comunicazione, la notifica deve considerarsi invalida.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento dopo averne avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo richiesto al Concessionario. La notifica era stata eseguita mediante consegna del plico al portinaio dello stabile, senza consegna personale al destinatario. Il contribuente ha contestato la validità della notifica, sostenendo che il Concessionario non avesse dimostrato l'invio della raccomandata informativa prevista per comunicare al destinatario l'avvenuta consegna dell'atto a un soggetto diverso.

Norme richiamate

  • Disciplina della notificazione degli atti a mezzo posta

    Consegna del plico al portinaio e obbligo di invio della raccomandata informativa al destinatario

    Quando l'atto non viene consegnato personalmente al destinatario ma a un portinaio, la validità della notifica richiede anche la prova che il destinatario sia stato informato dell'avvenuta consegna mediante raccomandata informativa.

  • Disciplina dell'impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo

    La cartella può essere impugnata se la relativa notifica è invalida

    La conoscenza della cartella attraverso un estratto di ruolo può rendere concretamente impugnabile l'atto, soprattutto quando il contribuente deduce e dimostra l'invalidità della notifica originaria.

Massime di principio

  • La consegna di un atto al portinaio non equivale automaticamente alla consegna personale al destinatario: occorre verificare il rispetto degli ulteriori adempimenti informativi previsti dalla legge.
  • L'onere di provare la regolarità della notifica grava sul Concessionario della riscossione, che deve documentare anche l'invio della raccomandata informativa quando l'atto è stato consegnato a un soggetto diverso dal destinatario.
  • La mancata prova della raccomandata informativa può determinare l'invalidità della notifica della cartella.
  • La conoscenza dell'esistenza della cartella tramite estratto di ruolo non sana automaticamente una notifica originaria invalida e può consentire al contribuente di contestare tempestivamente l'atto e i relativi vizi.
  • In casi analoghi è opportuno esaminare la relata di notifica, l'identità del consegnatario, la prova della raccomandata informativa e la documentazione conservata dall'agente della riscossione.

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