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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20514/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Nola per il delitto di bancarotta previsto dall'art. 216 legge fallimentare. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge processuale, sostenendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare da un coimputato giudicato separatamente, poi riportate nella relazione del curatore. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, contestando in particolare l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto, ritenuta insussistente o comunque non adeguatamente dimostrata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, escludendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare, poiché il curatore opera nell'ambito della procedura fallimentare e, in presenza di indizi di reato, è tenuto ad osservare le disposizioni del codice di rito; inoltre, il ricorrente non aveva indicato specificamente la rilevanza decisiva delle dichiarazioni contestate. Ha ritenuto poi il secondo motivo non consentito in sede di legittimità, perché volto a sollecitare una diversa rivalutazione di fatto già compiuta e motivatamente disattesa in appello. Ha altresì affermato che la motivazione impugnata era coerente con la giurisprudenza secondo cui l'amministratore di fatto non richiede l'esercizio di tutti i poteri gestori, essendo sufficiente una significativa e continua attività gestoria o co-gestoria, anche in specifici settori, se sintomatica dell'inserimento organico del soggetto nell'assetto societario. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    norma incriminatrice posta a base della condanna per bancarotta; la sentenza non ne specifica la forma, ma richiama il delitto contestato ai fini del ricorso

  • art. 33 legge fallimentare

    il curatore, nella relazione al giudice del fallimento, deve esporre anche quanto di interesse ai fini delle indagini preliminari; il comma 4 prevede la trasmissione integrale della relazione al pubblico ministero

  • art. 33 legge fallimentare

    impone la trasmissione di copia integrale della relazione al pubblico ministero

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    quando emergono indizi di reato nel corso dell'attività del curatore, questi deve osservare le disposizioni del codice di rito; la sua attività non è equiparata a quella della polizia giudiziaria

  • art. 325 cod. proc. pen.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • art. 606 cod. proc. pen.

    non citato espressamente nel testo fornito, ma il ricorso verte su violazione di legge e vizi motivazionali in sede di legittimità

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dall'imputato o da un coimputato al curatore fallimentare e riportate nella relazione del curatore non sono, di per sé, inutilizzabili nel processo penale, poiché l'attività del curatore non è equiparabile a quella della polizia giudiziaria e risponde alle esigenze della procedura concorsuale.
  • Chi deduce l'inutilizzabilità di atti processuali deve indicare specificamente quali atti siano viziati e spiegare in che modo il vizio incida sul compendio probatorio, altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentita una censura che si risolva nella mera riproposizione di doglianze di merito già disattese dal giudice di appello, se non si confronta specificamente con la motivazione impugnata.
  • Ai fini della bancarotta, la qualità di amministratore di fatto non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo gestorio: è sufficiente una significativa e continua attività gestoria o co-gestoria, anche limitata a specifici settori, purché denoti un inserimento organico e non episodico nell'assetto societario.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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