Sentenza del 29/03/2016 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Asti
Dichiarazione Iva - Difformità valori contabili - Prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa produzione dei registri IVA è stata ritenuta prova valida delle risultanze contabili. In assenza di contestazioni specifiche sulle fatture e sugli elementi risultanti dai registri, l'Amministrazione non può disconoscere automaticamente la contabilità sulla sola base della difformità della dichiarazione o dei versamenti. Il ricorso del contribuente è stato quindi accolto, almeno con riferimento alla rilevanza probatoria dei registri IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la contestazione della dichiarazione IVA, nella quale erano stati indicati dati ritenuti erronei e difformi sia dai versamenti effettuati sia dalle risultanze della contabilità. Il contribuente ha prodotto i registri IVA per dimostrare la correttezza dei dati contabili, nonostante non fossero disponibili alcune fatture, che tuttavia non erano state specificamente messe in dubbio dall'Ufficio.
Norme richiamate
Normativa IVA sulla tenuta dei registri contabili
I registri IVA regolarmente tenuti possono costituire prova delle operazioni e dei dati contabili del contribuente, anche quando non siano disponibili tutte le fatture, purché il loro contenuto non sia oggetto di contestazioni specifiche e adeguatamente motivate.
Principi generali in materia di onere della prova nel processo tributario
La contestazione dell'Amministrazione deve essere concreta e analitica. Quando il contribuente offre documentazione contabile idonea, l'Ufficio deve indicare specificamente gli elementi che ne dimostrerebbero l'inaffidabilità; non è sufficiente richiamare generiche difformità tra dichiarazione, versamenti e contabilità.
Massime di principio
- In una controversia IVA, i registri IVA possono essere utilizzati come prova autonoma delle risultanze contabili, anche se mancano alcune fatture, purché l'Ufficio non ne abbia contestato specificamente l'attendibilità.
- La difformità tra dichiarazione, versamenti e contabilità non determina automaticamente l'invalidità della contabilità: occorre verificare quale documento rappresenti correttamente le operazioni e se l'Amministrazione abbia fornito una contestazione analitica.
- Il contribuente deve produrre registri e altra documentazione contabile coerente e regolarmente tenuta; l'Ufficio, se intende disconoscerli, deve individuare errori, omissioni o incongruenze concrete.
- L'assenza di singole fatture non è necessariamente decisiva quando le operazioni risultano dai registri IVA e tali registri non sono stati puntualmente messi in dubbio dall'Amministrazione.
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