Cassazione Civile, Sentenza n. 9446/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento (imposte dirette e IVA) relativo al 2006: contestate sopravvenienze attive non dichiarate pari a € 8.029,60 (contributo dovuto al Consorzio Milano Sistema, stanziato nel 2005 ma riferito al 2004), recupero di costi ritenuti non deducibili per € 28.825,00 (costi per revisione/revisione contabile svolta a cavallo tra esercizi) e mancata registrazione/versamento IVA per documenti emessi come "avvisi di pagamento" per € 245.369,00; questioni processuali relative a motivazione della CTR e vizi formali dell'avviso di accertamento e dell'invito al contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondati alcuni motivi: (i) la CTR ha reso una motivazione apparente e inconciliabile con riferimento alla qualificazione della somma di € 8.029,60 (sopravvenienza/accantonamento), con conseguente cassazione per vizio motivazionale su tale punto; (ii) la CTR ha errato nell'applicazione del principio di competenza ex art. 109 TUIR: le prestazioni di revisione concluse nel 2007 e riferite al bilancio 2006 dovevano essere dedotte nell'esercizio di ultimazione (2007); (iii) i cosiddetti "avvisi di pagamento" che contenevano l'addebito dell'IVA avevano i requisiti formali della fattura e quindi obbligavano alla registrazione e al versamento dell'IVA. Il ricorso incidentale condizionato proposto da SO.GE.MI. è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La sentenza della CTR è cassata limitatamente ai profili oggetto di accoglimento e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame anche delle questioni assorbite; la Corte ha inoltre disposto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente ove indicato.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
richiesto adeguato esame e motivazione delle questioni sollevate; omissioni o motivazione apparente possono integrare nullità per error in procedendo
art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
criterio per censurare la sentenza per omessa, apparente o incomprensibile motivazione in cassazione
d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 7, art. 36 e altre norme processuali richiamate)
riferimenti procedurali relativi al giudizio tributario e all'obbligo di decisione sulle questioni dedotte
art. 109 TUIR
principio di competenza: componenti negativi e positivi di reddito (es. costi per prestazioni) sono imputati all'esercizio in cui la prestazione si è ultimata; pertanto la revisione del bilancio 2006 ultimata nel 2007 è deducibile nel 2007
art. 21, comma 2 e comma 7, d.P.R. n. 633/1972
se un documento contiene IVA e i requisiti formali della fattura, anche se denominato 'avviso', integra l'obbligo di registrazione e il debitore d'imposta è colui che ha esposto l'IVA; quindi tali documenti possono assurgere alla funzione della fattura e far sorgere obblighi di versamento
art. 75 d.P.R. n. 917/1986 (richiamato nella giurisprudenza)
richiama la tassatività delle regole di imputazione temporale dei componenti di reddito e l'impossibilità per il contribuente di scegliere l'esercizio più conveniente
d.lgs. n. 218 del 1997, art. 5
disciplinava gli elementi informativi che devono essere indicati nell'invito a comparire a seguito della richiesta di accertamento con adesione; questioni sul mancato richiamo sollevate dalla resistente ma non decisamente accolte per inammissibilità del ricorso incidentale
art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
rilevanza della motivazione dell'atto impositivo e dell'informazione sulle osservazioni del contribuente nel PVC; censure sollevate dalla resistente ma non decise in cassazione per inammissibilità
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamata in relazione agli aspetti processuali e contributivi per il versamento dovuto a seguito dell'attività giudiziaria (accertamento presupposti processuali per il versamento)
Massime di principio
- Motivazione del giudice: se la motivazione è apparente, contraddittoria o incomprensibile su punto decisivo (es. qualificazione di somme accantonate), il giudizio può essere cassato per violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c.; il giudice deve esplicitare il percorso logico sul fatto e sulla qualificazione giuridica
- Sopravvenienze attive e accantonamenti: i contributi/liberalità possono essere esenti se effettivamente accantonati in fondo del passivo e destinati a scopi predeterminati; per qualificare una somma come sopravvenienza occorre valutare se il costo era inesistente e se l'accantonamento rispetta le condizioni di destinazione e non distribuzione
- Principio di competenza (art. 109 TUIR): i costi per prestazioni svolte a cavallo di esercizi si imputano integralmente all'esercizio in cui la prestazione è ultimata; la documentazione che prova la data di ultimazione (contratti, attestazioni del professionista, note di lavoro) è cruciale
- Documenti con IVA indicata: qualunque documento che contenga gli elementi formali previsti e evidenzi l'IVA può assumere la funzione della fattura; il soggetto che espone l'IVA su un documento è debitore dell'imposta e deve adempiere agli obblighi di registrazione e versamento, indipendentemente dalla denominazione del documento
- Impugnazioni incidentali: il ricorso incidentale per cassazione richiede interesse concreto (soccombenza nel giudizio di appello); chi è risultato completamente vittorioso in appello non ha interesse a proporre ricorso incidentale condizionato
- Difese tecniche pratiche: per evitare soccombenza su questi profili, conservare e produrre prova documentale dell'accantonamento e della sua destinazione, prove in ordine alla data di ultimazione delle prestazioni e la descrizione funzionale dei documenti emessi (fatture vs avvisi), nonché curare la completezza delle motivazioni e degli inviti al contraddittorio nelle fasi amministrative
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